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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge regionale umbra sul commercio: il criterio che dava priorità alle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita già titolari di altre grandi strutture nella stessa Regione viola la libertà di concorrenza (art. 41 Cost.). È invece legittima la riserva di superficie in favore delle piccole e medie imprese locali.

Di cosa si tratta

La Regione Umbria aveva modificato la disciplina delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita (centri commerciali). La legge regionale n. 26/2005 introduceva: a) una riserva del 30% della superficie a piccole e medie strutture (di cui il 15% a operatori presenti in Umbria da almeno cinque anni); b) un criterio di priorità, tra le domande concorrenti, per chi già possedeva altre grandi strutture nella Regione. Il Governo impugnò la legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale umbra n. 26/2005 in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (libertà di concorrenza, materia riservata allo Stato) e agli artt. 39 e 43 del Trattato CE.

La decisione della Corte

La Corte dichiara illegittimo l’art. 14, comma 4, lett. l) e comma 4-bis, della l.r. Umbria n. 24/1999, come modificato dall’art. 10, commi 3 e 4, della l.r. n. 26/2005, nella parte in cui introduce come criterio preferenziale per le autorizzazioni la previa titolarità di grandi strutture nella stessa Regione. Questo criterio favorisce il cumulo in capo a un unico soggetto già operante, crea una barriera protezionistica e non ha giustificazione ragionevole. È invece dichiarata non fondata la questione relativa alla riserva di superficie per piccole imprese locali, che ha una giustificazione sociale nell’art. 6, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 114/1998.

Il principio

Le Regioni possono programmare la rete distributiva commerciale, anche introducendo misure di favore per le piccole imprese locali, purché vi sia una giustificazione ragionevole di interesse generale. Non è invece consentito introdurre criteri che avvantaggiano chi già detiene posizioni dominanti sul mercato regionale, perché ciò lede la libertà di concorrenza tutelata dall’art. 41 Cost.

Domande e risposte

Chi può aprire un centro commerciale in Italia?

Chiunque abbia i requisiti di legge e ottenga l’autorizzazione regionale prevista dal d.lgs. n. 114/1998. Le Regioni stabiliscono gli indirizzi generali, ma nel rispetto della libertà di concorrenza.

Cosa prevede la riserva del 30% dichiarata legittima?

Nei nuovi centri commerciali, almeno il 30% della superficie deve essere riservato a piccoli e medi operatori, di cui almeno la metà già presenti in Umbria da cinque anni. La Corte ritiene legittima questa misura di riequilibrio a tutela delle imprese locali esposte all’impatto delle grandi strutture.

Qual è la differenza tra la norma dichiarata illegittima e quella dichiarata legittima?

La norma illegittima avvantaggiava chi già deteneva grandi strutture, rafforzando posizioni dominanti. La norma legittima tutelava le imprese più piccole e vulnerabili. La Corte distingue tra protezione del pluralismo (lecita) e protezione dei già forti (illecita).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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