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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il Giudice di pace di Napoli contestava che, dopo l’apertura del dibattimento, la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto richiedesse il consenso sia dell’imputato sia della persona offesa: la questione è inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Nel processo penale davanti al giudice di pace, il giudice può pronunciare sentenza di non doversi procedere per “particolare tenuità del fatto” (art. 34 d.lgs. n. 274/2000). Dopo l’inizio del dibattimento, questa pronuncia richiede però che né l’imputato né la persona offesa si oppongano. Il Giudice di pace di Napoli riteneva questo vincolo incostituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Napoli ha sollevato questione sull’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui subordina al consenso di imputato e persona offesa la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto dopo l’apertura del dibattimento. Parametri: artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non ha adeguatamente spiegato perché ricorressero nel caso concreto tutti i presupposti dell’art. 34 (in particolare l’occasionalità del comportamento e la non abitualità dell’imputato) né ha verificato se la persona offesa, pur irreperibile, si fosse opposta o meno.

Il principio

Il giudice rimettente deve dimostrare concretamente che la norma impugnata è applicabile al caso di specie (rilevanza) e che il suo eventuale contrasto con la Costituzione non è manifestamente privo di fondamento. Non è sufficiente un richiamo astratto ai parametri costituzionali.

Domande e risposte

Cos’è la “particolare tenuità del fatto” nel processo davanti al giudice di pace?

È un istituto deflattivo: quando il danno all’interesse protetto è esiguo, il grado di colpevolezza è minimo, il comportamento è occasionale e la condanna causerebbe un pregiudizio sproporzionato alla vita dell’imputato, il giudice può pronunciare sentenza di non doversi procedere.

Perché è richiesto il consenso anche dell’imputato?

Perché l’imputato potrebbe preferire una pronuncia nel merito (con eventuale assoluzione) rispetto a una pronuncia che, pur liberandolo, non lo proscioglie nel merito. È una garanzia a suo favore.

Questo istituto esiste ancora oggi?

Sì, in forma più generale: il d.lgs. n. 28/2015 ha introdotto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) applicabile a tutto il processo penale ordinario, con una disciplina parzialmente diversa.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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