Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il GUP di Sassari chiedeva che il deposito del fascicolo delle indagini difensive contestuale alla richiesta di giudizio abbreviato fosse limitato o che il PM potesse chiedere prova contraria: la questione è inammissibile per erroneo presupposto interpretativo.
Di cosa si tratta
Nel rito abbreviato il giudice decide allo stato degli atti. Il difensore può depositare il fascicolo delle indagini difensive (testimonianze, documenti raccolti privatamente) e chiedere contestualmente il giudizio abbreviato non condizionato. Il PM non ha facoltà di chiedere prova contraria in questo caso. Il GUP di Sassari riteneva tale meccanismo lesivo del contraddittorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari ha sollevato questione sugli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non escludono l’utilizzabilità delle indagini difensive nel giudizio abbreviato o non consentono al PM di chiedere prova contraria. Parametro: art. 111 della Costituzione (contraddittorio nella formazione della prova).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Secondo l’Avvocatura dello Stato — e la Corte concorda sulla premessa — il rimettente muoveva da un presupposto interpretativo erroneo: l’art. 442, comma 1-bis, si riferirebbe solo agli atti contenuti nel fascicolo del PM, non agli atti di indagine difensiva. La questione, basata su tale erronea premessa, non poteva essere esaminata nel merito.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando muove da un presupposto interpretativo erroneo: il giudice rimettente deve prima tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma e motivare perché essa non sia praticabile.
Domande e risposte
Cosa sono le “indagini difensive”?
Sono gli atti investigativi compiuti dal difensore (artt. 391-bis ss. c.p.p.): audizioni di persone informate sui fatti, sopralluoghi, acquisizione di documenti. Il fascicolo del difensore può contenere prove favorevoli all’imputato.
Perché il PM non può chiedere prova contraria nel rito abbreviato non condizionato?
Perché la facoltà del PM di chiedere prova contraria (art. 438, comma 5, c.p.p.) è prevista solo nel caso di giudizio abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria richiesta dall’imputato, non nel caso di rito abbreviato non condizionato.
Cosa può fare il PM se ritiene le indagini difensive non attendibili?
Il PM può sollecitare il giudice a citare il teste come indicato nella deposizione difensiva, oppure presentare proprie prove documentali che confutino il contenuto del fascicolo difensivo già nel corso del giudizio abbreviato.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo — contraddittorio, terzietà del giudice, ragionevole durata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.