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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale di Ragusa chiedeva che il giudice ricusato non potesse nemmeno emettere il decreto che dispone il giudizio, ma la questione è inammissibile per difetto di rilevanza sopravvenuta: la ricusazione era già stata rigettata e il ricorso per Cassazione era ancora pendente.
Di cosa si tratta
Quando un imputato chiede la ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, la legge (art. 37, comma 2, c.p.p.) vieta a quel giudice di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ma non gli vieta di emettere il decreto che dispone il giudizio. Il Tribunale di Ragusa riteneva questo trattamento irragionevole e lesivo del giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ragusa ha sollevato questione sull’art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice ricusato non possa pronunciare il decreto che dispone il giudizio. Parametri invocati: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (ragionevolezza, diritto di difesa, giusto processo).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. La competente Corte d’appello aveva già rigettato la ricusazione prima dell’apertura del dibattimento; il successivo ricorso per Cassazione era ancora pendente. In questo contesto il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione: la nullità del decreto di rinvio a giudizio non era certa e la questione risultava prematura.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando l’eventuale accoglimento non avrebbe effetti certi sul giudizio in corso, perché il presupposto fattuale è ancora sub iudice in sede ordinaria.
Domande e risposte
Cosa significa “ricusazione” del giudice?
È l’istituto con cui una parte chiede la sostituzione del giudice per motivi di parzialità, come l’aver già espresso opinioni sul caso o aver avuto rapporti con le parti. È diverso dalla mera “incompatibilità”, che opera d’ufficio.
Il giudice ricusato può rinviare l’imputato a giudizio?
Sì, secondo il diritto vigente al 2007. L’art. 37, comma 2, c.p.p. vieta solo la sentenza di non luogo a procedere, non il decreto che dispone il giudizio. La Corte in questa ordinanza non ha esaminato il merito della questione.
Cosa succede se la ricusazione viene accolta dopo il decreto di rinvio?
Si pone il problema se il decreto sia nullo (nullità assoluta ex art. 178 lett. a c.p.p.) con conseguente regressione del procedimento. È proprio questa incertezza che il rimettente voleva risolvere in via preventiva, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — vietate discriminazioni irragionevoli tra cittadini
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa — inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo — contraddittorio, terzietà del giudice, ragionevole durata
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