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Il Giudice di pace di Ferrara chiedeva di estendere l’esimente degli “atti arbitrari del pubblico ufficiale” (art. 4 d.lgs.lgt. n. 288/1944) ai reati di ingiuria e minaccia aggravati dalla qualità di p.u. della vittima, oltre che ai delitti di cui agli artt. 336-343 c.p. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per gravi carenze nella descrizione della fattispecie.

Di cosa si tratta

L’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 1944 prevede che non si applicano le norme penali a tutela dei pubblici ufficiali (resistenza, violenza, oltraggio) quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto con atti arbitrari che eccedono le sue attribuzioni. Il Giudice di pace riteneva irragionevole che questa esimente non si applicasse anche all’ingiuria e alla minaccia aggravate dall’art. 61, n. 10, c.p., dopo l’abrogazione dell’oltraggio.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 4 del d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, nella parte in cui non estende l’esimente ai reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.) aggravati ai sensi dell’art. 61, n. 10, c.p. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Ferrara.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per gravi carenze nella descrizione della fattispecie: il rimettente indicava che l’imputato rispondeva di ingiuria e di ingiurie e minacce, senza precisare in modo univoco se fosse contestata anche la minaccia; tale ambiguità rende impossibile valutare la rilevanza della questione.

Il principio

L’inammissibilità per carenza nella descrizione della fattispecie concreta riflette il requisito che la questione sia rilevante nel giudizio a quo; senza una precisa descrizione del fatto contestato la Corte non può verificare se la norma impugnata sia effettivamente applicabile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’esimente degli atti arbitrari del pubblico ufficiale?

Chi commette uno dei reati contro il pubblico ufficiale elencati nell’art. 4 del d.lgs.lgt. n. 288/1944 (resistenza, violenza, oltraggio, ecc.) non è punibile se il p.u. ha dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Perché la questione emergeva dopo l’abrogazione dell’oltraggio?

Il reato di oltraggio a p.u. (art. 341 c.p.) era stato abrogato nel 1999; residuava l’ingiuria aggravata dalla qualità di p.u., ma l’esimente del 1944, elencando solo le norme allora vigenti, non la contemplava espressamente.

La Corte ha escluso che la norma sia incostituzionale?

No: la questione è stata dichiarata inammissibile per vizi formali, non nel merito. La difesa erariale aveva però richiamato la sentenza n. 140/1998 che aveva già affrontato un tema analogo.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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