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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 163, comma 3 (rectius: comma 4), TULPS che punisce con l’arresto chi omette di presentarsi all’autorità di p.s. dopo il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: la disparità rispetto ai permessi premio non è irragionevole.

Di cosa si tratta

Un tossicodipendente in cura presso il SERT di Bolzano, rimpatriato con foglio di via obbligatorio, si era presentato all’autorità di pubblica sicurezza del Comune di Pozzoleone con un ritardo di un ora e 55 minuti rispetto all’orario prescritto, perché aveva fatto tappa al SERT per ricevere la dose di metadone. Il Tribunale di Bassano del Grappa dubitava che sanzionare un ritardo così breve fosse irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 163, comma 4 (indicato per errore come comma 3), del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773 del 1931), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra ritardo breve e ritardo più lungo, e perché le norme sull’ordinamento penitenziario (artt. 30, 30-ter, 51 l. n. 354 del 1975) prevedono irrilevanza penale per i ritardi di rientro in carcere inferiori a dodici ore.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: il legislatore può sanzionare in modo uniforme situazioni di ritardo di diversa entità, e il confronto con la disciplina dell’ordinamento penitenziario (permessi, semilibertà) non è pertinente perché riguarda soggetti e contesti radicalmente diversi.

Il principio

La mancata distinzione tra ritardi brevi e prolungati nell’obbligo di presentazione all’autorità dopo il rimpatrio con foglio di via non è irragionevole: è nella discrezionalità del legislatore assimilare le varie forme di inadempimento, e il tertium comparationis penitenziario non è omogeneo.

Domande e risposte

Che cos’è il foglio di via obbligatorio?

È un provvedimento del questore che impone a determinate persone (sospettate di attività illecite o pericolose) di lasciare il Comune in cui si trovano e di presentarsi all’autorità di p.s. del luogo di residenza entro un termine prestabilito.

Quale è la sanzione per chi viola l’obbligo di presentazione?

L’art. 163, comma 4 (ex comma 3), TULPS prevede l’arresto da uno a sei mesi per chi, rimpatriato con foglio di via, omette di presentarsi nel termine prescritto all’autorità indicata nel provvedimento.

Perché il confronto con i permessi premio non regge?

Perché le norme sull’ordinamento penitenziario riguardano detenuti che rientrano in carcere dopo permessi o periodi di semilibertà, in un contesto di trattamento rieducativo, radicalmente diverso dalla situazione del destinatario di un foglio di via.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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