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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bari sull’art. 4, comma 4, della legge n. 217/1990 in materia di patrocinio a spese dello Stato, per carenza di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non ha precisato in quale fase processuale è avvenuta la sostituzione del difensore, dato indispensabile per valutare l’applicabilità della norma nel caso concreto.

Di cosa si tratta

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può cambiare difensore di fiducia solo con l’autorizzazione del giudice. Un avvocato sostituì il precedente difensore senza tale autorizzazione e si vide rigettare la liquidazione dei compensi. Il Tribunale di Bari dubitava che tale regola violasse l’uguaglianza e il diritto alla retribuzione degli avvocati che assistono i non abbienti.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (nel testo ante riforma 2001), nella parte in cui subordinava la sostituzione del difensore alla previa autorizzazione del giudice. Parametri invocati: artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bari (ordinanza 9 marzo 2006).

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha indicato in quale fase processuale fosse avvenuta la sostituzione del difensore; quella precisazione era indispensabile perché la norma censurata faceva scattare la decadenza dal beneficio solo nella stessa fase del giudizio. A ciò si aggiunge un secondo profilo: il giudice non ha spiegato perché ritenga applicabile una norma già abrogata dalla legge n. 134/2001, nonostante l’eccezione sollevata dall’interessato nel giudizio a quo.

Il principio

Nell’incidente di costituzionalità il giudice rimettente deve fornire una motivazione autosufficiente sulla rilevanza della questione; l’omessa indicazione della fase processuale in cui si è verificato il fatto rilevante e la mancata spiegazione del perché si applichi una norma abrogata si risolvono in una carenza di motivazione che rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può liberamente scegliere il difensore?

In linea di principio sì, ma nel regime ante 2001 la sostituzione del difensore nella stessa fase del giudizio richiedeva l’autorizzazione del giudice procedente, pena la decadenza dal beneficio.

Cosa succede al difensore non autorizzato?

Secondo la norma all’epoca vigente, la liquidazione dei compensi veniva negata e l’assistito decadeva dal beneficio; il difensore rischiava di non essere pagato né dallo Stato né dal cliente insolvente.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non nel merito?

Il Tribunale di Bari non aveva descritto adeguatamente i fatti (fase processuale della sostituzione) né aveva spiegato perché applicasse una norma abrogata: senza questi elementi la Corte non può valutare se la questione sia concretamente rilevante.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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