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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 60 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

Di cosa si tratta

Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Forlì, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’altro contitolare, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

Il principio

La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’alt

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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