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Con ordinanza n. 60 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.
Di cosa si tratta
Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Forlì, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’altro contitolare, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.
Il principio
La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’alt
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 31 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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