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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 58 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

Di cosa si tratta

Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Regione Valle d’Aosta, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

Il principio

L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli a

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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