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Con sentenza n. 55 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.
Di cosa si tratta
Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Brescia, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.
Il principio
Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 2
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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