Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con ordinanza n. 46 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 468 del 2005 che aveva già escluso la fondatezza della medesima questione.
Di cosa si tratta
Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Giudice di pace di Gorizia, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Gorizia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace non può essere proposto dal trasgressore qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 468 del 2005 che aveva già escluso la fondatezza della medesima questione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del codice della strada era già stata esaminata dalla Corte, che aveva escluso un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.: il pagamento in misura ridotta costituisce una scelta volontaria del trasgressore che preclude il ricorso giurisdizionale, senza determinare irragionevoli disparità di trattamento.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Giudice di pace di Gorizia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace non può essere proposto dal trasgressore qualora sia stato
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 468 del 2005 che aveva già escluso la fondatezza della medesima questione.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del codice della strada era già stata esaminata dalla Corte, che aveva escluso un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.: il pagamento in misura ridotta costituisce una scelta volontaria del trasgressore che preclude il ricorso giurisdizionale, senza determinare irragionevoli disparità di trattamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 24 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.