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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 80, secondo comma, del r.d. n. 1165/1938 (T.U. sull’edilizia popolare), che subordina l’azione esecutiva nei confronti degli enti costruttori di case popolari al preventivo nulla-osta ministeriale. La questione era già stata decisa in senso negativo dalla Corte in precedenza.
Di cosa si tratta
Il Testo Unico sull’edilizia popolare del 1938 prevede che chi vuole procedere esecutivamente contro un Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) per riscuotere un credito giudizialmente accertato debba prima ottenere il nulla-osta del Ministero dei Lavori Pubblici (ora della Regione). La società I.COS. aveva una sentenza di condanna contro l’IACP di Brindisi, ma non riusciva a eseguirla per l’assenza di questo nulla-osta preventivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità dell’art. 80, secondo comma, del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui subordina l’esercizio dell’azione esecutiva nei confronti degli enti costruttori di case popolari al preventivo rilascio del nulla-osta amministrativo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione richiamando la propria precedente giurisprudenza: la questione era già stata esaminata e ritenuta non contraria agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La funzione di servizio pubblico dell’edilizia popolare giustificava la previsione del controllo preventivo sull’esecuzione forzata a carico di questi enti.
Il principio
La necessità del nulla-osta preventivo per l’esecuzione forzata contro gli enti di edilizia popolare è stata ritenuta costituzionalmente compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in considerazione del carattere di servizio pubblico dell’attività svolta da tali enti, che impone una tutela particolare della loro continuità operativa.
Domande e risposte
Che cosa sono gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari)?
Gli IACP — oggi trasformati in molte regioni in ALER, ATER o ATC — sono enti pubblici che costruiscono e gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati a famiglie a basso reddito. Sono considerati erogatori di un servizio pubblico essenziale.
Perché la legge richiede il nulla-osta per l’esecuzione forzata?
La ratio storica della norma era evitare che l’esecuzione forzata sui beni degli enti di edilizia popolare compromettesse la loro capacità di fornire alloggi ai meno abbienti. Il nulla-osta ministeriale permetteva di verificare che l’esecuzione non pregiudicasse le finalità pubbliche dell’ente.
Questa protezione è ancora applicabile oggi?
Sì, ma va ricordato che la giurisprudenza successiva ha progressivamente limitato l’applicazione di questa norma, soprattutto a seguito delle riforme dell’edilizia pubblica. Il nulla-osta non può diventare uno strumento per eludere indefinitamente l’adempimento di obblighi giuridicamente accertati.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti — parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza — disparità di trattamento tra creditori degli enti pubblici e creditori privati
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.