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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato che spettava al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano procedere penalmente nei confronti del deputato Marcello Dell’Utri per diffamazione a mezzo stampa, annullando la delibera della Camera dei deputati che aveva ritenuto le dichiarazioni riconducibili all’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il deputato Marcello Dell’Utri aveva rilasciato nel 1999 due interviste al quotidiano “La Stampa”, nelle quali aveva rivolto gravi accuse ai magistrati della Procura di Palermo che indagavano su di lui (definendoli “paranoici”, accusandoli di “frode processuale” e sostenendo che avessero “falsificato le carte”). I magistrati lo avevano querelato per diffamazione. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e come tali insindacabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 12 aprile 2005 con cui si dichiarava l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Dell’Utri ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che spettava al GIP di Milano procedere penalmente nei confronti di Dell’Utri e ha annullato la delibera parlamentare. Le dichiarazioni rese in un’intervista a un giornale non erano “opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni” parlamentari: mancava il necessario “nesso funzionale” tra le dichiarazioni e l’attività svolta in Parlamento. Le accuse ai magistrati erano dichiarazioni esterne, non atti tipici del mandato parlamentare.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione copre solo le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle funzioni proprie del mandato. Le dichiarazioni rese in interviste a organi di stampa, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale protezione e possono essere perseguite penalmente.

Domande e risposte

Che cosa tutela l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Tutela i membri del Parlamento da responsabilità civile e penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La norma mira a garantire la libertà del dibattito parlamentare, non a creare un’immunità generalizzata per qualsiasi dichiarazione del deputato o senatore.

Cosa si intende per “nesso funzionale”?

Per “nesso funzionale” si intende il collegamento diretto tra la dichiarazione extra-parlamentare e un atto tipico del mandato (un discorso in aula, una interrogazione, una mozione). Se un parlamentare ripete fuori dal Parlamento ciò che ha già detto in aula, la protezione può estendersi; se invece dice cose nuove in un’intervista, il nesso funzionale manca.

La Camera può sempre deliberare l’insindacabilità in caso di querela?

No. La delibera parlamentare è sottoposta al controllo della Corte Costituzionale attraverso il conflitto di attribuzioni. Se la Camera delibera l’insindacabilità in assenza del nesso funzionale richiesto dall’art. 68, la Corte può annullarla e restituire la competenza al giudice ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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