Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 141 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e sull’art. 9 del regolamento attuativo (d.P.R. n. 254/2006) sollevate dal Giudice di pace di Arezzo e dal Giudice di pace di Anzio. I rimettenti non avevano tentato un’interpretazione conforme alla Costituzione né motivato adeguatamente.

Di cosa si tratta

L’art. 141 del Codice delle assicurazioni private (c.d. «risarcimento diretto») consente al danneggiato di un sinistro stradale di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice (anziché a quella del responsabile). Due giudici di pace ne avevano contestato la legittimità in riferimento alla delega legislativa (art. 76 Cost.) e ai principi di uguaglianza e tutela giurisdizionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Arezzo ha impugnato l’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. Il Giudice di pace di Anzio ha impugnato gli artt. 141 del d.lgs. n. 209/2005 e 9 del d.P.R. n. 254/2006, in riferimento all’art. 76 Cost.

La decisione della Corte

Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per due ragioni principali: i rimettenti non hanno tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma (l’art. 141 può essere letto come rafforzamento della posizione dell’assicurato, senza escludere la responsabilità civile del responsabile del danno); l’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006, inoltre, ha natura regolamentare e è sottratto al sindacato di costituzionalità.

Il principio

Il sistema del risarcimento diretto ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 va letto come strumento di rafforzamento della posizione del danneggiato, che può rivolgersi alla propria assicurazione, senza però perdere la facoltà di far valere i diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del danno. Le norme regolamentari non sono sindacabili dalla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Cosa cambia con il risarcimento diretto per il danneggiato?

Invece di dover convenire in giudizio la compagnia assicuratrice del responsabile (che può essere difficile da identificare o poco cooperativa), il danneggiato si rivolge direttamente alla propria compagnia. Ciò semplifica e accelera il risarcimento nei sinistri stradali tra veicoli a motore.

Il risarcimento diretto esclude la possibilità di agire contro il responsabile del danno?

No, secondo l’interpretazione conforme della Corte. L’art. 141 rafforza la posizione del danneggiato ma non gli toglie la facoltà di azionare i principi generali della responsabilità civile contro l’autore del fatto illecito.

Perché il d.P.R. n. 254/2006 non è sindacabile dalla Corte?

Perché la Corte costituzionale esercita il controllo di legittimità sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.). I regolamenti governativi, come il d.P.R., non hanno forza di legge e sono soggetti al controllo dei giudici ordinari e amministrativi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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