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Con la sentenza n. 426/2008 la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000 (processo penale davanti al giudice di pace), sollevata dal Tribunale di Teramo. La norma che consente all’imputato di appellare le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria quando vi sia anche condanna al risarcimento del danno non contrasta con gli artt. 3 e 76 Cost.
Di cosa si tratta
Davanti al Giudice di pace di Teramo erano stati celebrati due processi penali per ingiuria a carico del medesimo imputato, che era stato condannato a una pena pecuniaria e al risarcimento del danno. L’imputato aveva proposto ricorso in cassazione, ma la Corte di cassazione aveva riqualificato i gravami come appelli (a norma dell’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000) e li aveva trasmessi al Tribunale di Teramo. Quest’ultimo dubitava che la norma – che permette l’appello delle sentenze con pena pecuniaria quando vi sia anche una condanna risarcitoria – eccedesse la delega legislativa e creasse disparità rispetto al rito ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Teramo ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.: l’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 avrebbe ecceduto la delega (l. n. 468/1999, art. 17, lett. n) che sottraeva all’appello le sentenze che applicano la sola pena pecuniaria; avrebbe inoltre creato una disparità rispetto all’art. 593, comma 3, c.p.p. che rende inappellabili le sentenze del rito ordinario con pena di ammenda.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. La delega lasciava spazio al legislatore delegato per ampliare la previsione di appellabilità in presenza di condanna risarcitoria, in quanto la preoccupazione principale era evitare liquidazioni esorbitanti di danno da parte del giudice di pace. La diversità rispetto all’art. 593 c.p.p. è giustificata dalla struttura speciale del processo penale davanti al giudice di pace, che non prevede il giudice di secondo grado con le stesse regole del rito ordinario.
Il principio
Il legislatore delegato può ampliare la previsione di appellabilità rispetto al criterio di delega quando ciò risponda alle finalità sottese alla delega stessa; la diversità di disciplina tra il rito davanti al giudice di pace e il rito ordinario è giustificata dalla peculiarità del processo penale di pace.
Domande e risposte
Quando è appellabile una sentenza del giudice di pace in materia penale?
L’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 distingue: le sentenze che applicano pene diverse dalla pena pecuniaria sono sempre appellabili; quelle con sola pena pecuniaria sono appellabili solo se c’è anche una condanna al risarcimento del danno.
Perché la Corte di cassazione ha riqualificato i ricorsi come appelli?
L’art. 37, comma 1, prevedendo l’appellabilità in presenza di condanna risarcitoria, ha implicitamente escluso il ricorso diretto per cassazione in quella ipotesi: la Cassazione ha dunque ritenuto che i gravami proposti fossero impugnazioni di appello mal qualificate.
Qual è la differenza tra eccesso di delega (art. 76 Cost.) e incostituzionalità per disparità di trattamento (art. 3 Cost.)?
L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo va oltre i criteri fissati dal Parlamento nella legge di delega. La disparità di trattamento viola l’art. 3 Cost. quando due situazioni analoghe vengono regolate in modo irragionevolmente diverso. Possono coesistere, ma qui la Corte ha escluso entrambi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza delle scelte processuali
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa e limiti del decreto delegato
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