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Il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, sollevava due questioni sulla disciplina delle slot machine: l’una sulla norma transitoria che manteneva la sanzione penale per i fatti anteriori al 2006, l’altra sull’art. 110 T.U.L.P.S. in riferimento all’art. 117 Cost. La Corte dichiara entrambe manifestamente inammissibili.
Di cosa si tratta
Analogamente al caso n. 414/2008, il Tribunale di Lucera (sezione distaccata di Apricena) era investito di un procedimento penale per violazione dell’art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. commessa prima del 1° gennaio 2006. In aggiunta alla questione sulla norma transitoria (art. 1, comma 547, legge n. 266/2005), il rimettente sollevava anche una questione sull’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. stesso, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., lamentando un contrasto con la normativa comunitaria sulle scommesse e i giochi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lucera, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato: (1) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione; (2) questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (obbligo di rispetto del diritto comunitario).
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili. Per la prima questione (norma transitoria), le ragioni sono identiche a quelle dell’ordinanza n. 414/2008: difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e mancata esplorazione delle soluzioni interpretative. Per la seconda questione (contrasto con il diritto comunitario), il rimettente non aveva identificato con sufficiente precisione le norme comunitarie violate né spiegato perché il contrasto non potesse essere risolto in via di disapplicazione diretta della norma interna da parte del giudice nazionale.
Il principio
Quando si denuncia il contrasto di una norma nazionale con il diritto comunitario, il giudice rimettente deve prima verificare se la norma interna sia direttamente disapplicabile (per conflitto con una norma comunitaria direttamente efficace) prima di sollevare questione davanti alla Corte costituzionale; in caso contrario, la questione è inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Quando il giudice può disapplicare direttamente una norma nazionale in contrasto con il diritto UE?
Quando la norma comunitaria è direttamente efficace (cioè self-executing, come le norme del Trattato o i regolamenti UE), il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna confliggente senza attendere l’intervento della Corte costituzionale.
Cosa differenzia questa ordinanza dalla n. 414/2008?
L’ordinanza n. 415 aggiunge una seconda questione — il contrasto dell’art. 110 T.U.L.P.S. con il diritto comunitario — che la n. 414 non proponeva. La Corte dichiara entrambe le questioni inammissibili, ma per ragioni in parte diverse.
L’art. 25 Cost. (legalità penale) tutela anche dal mantenimento della pena più grave per fatti pregressi?
L’art. 25, secondo comma, Cost. vieta l’applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli. Il suo rapporto con il principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.) è stato oggetto di plurime pronunce della Corte, che ha riconosciuto rango costituzionale anche al principio di favor rei in materia penale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto del diritto comunitario
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