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Il Tribunale militare di La Spezia chiedeva alla Corte di estendere la giurisdizione militare ai reati contro la pubblica amministrazione (peculato d’uso e abuso d’ufficio) commessi da militari anche in tempo di pace. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: l’intervento invocato è riservato alla discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Un procedimento penale militare pendeva davanti al Tribunale militare di La Spezia a carico di due militari accusati di reati contro la pubblica amministrazione (peculato d’uso ex art. 314, comma 2, c.p. e abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.). Il giudice rimettente sollevava dubbi di costituzionalità sulla norma che attribuisce tali reati alla giurisdizione militare solo quando si applica il codice penale militare di guerra — e non in tempo di pace ordinario —, ritenendo irragionevole tale frammentazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del 22 dicembre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 c.p.m.p., 47, secondo comma, n. 2 c.p.m.g. (aggiunto dalla legge n. 6/2002), 314, comma 2, e 323 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Il rimettente lamentava che, per effetto di tali norme, la giurisdizione del giudice militare sui reati contro la PA fosse prevista solo nei casi di applicazione della legge penale militare di guerra, creando una disparità irragionevole.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’intervento richiesto — estendere la giurisdizione militare in tempo di pace anche ai reati di peculato d’uso e abuso d’ufficio — non eliminerebbe la frammentazione lamentata (perché riguarderebbe solo alcune ipotesi) e comunque rappresenta una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore, che la Corte non può sostituire.
Il principio
Quando l’intervento additivo richiesto dal giudice rimettente richiederebbe scelte di sistema (quali reati attribuire alla giurisdizione militare e in quali circostanze), la Corte non può pronunciarsi nel merito: la questione è inammissibile per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Domande e risposte
Quando si applica il codice penale militare di guerra?
Il c.p.m.g. si applica in caso di guerra dichiarata o in operazioni militari all’estero equiparate alla guerra. Non si applica, di regola, ai militari in servizio in Italia in tempo di pace.
Che differenza c’è tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria per i militari?
I militari, per i reati militari, sono giudicati dai tribunali militari. Per i reati comuni (come la diffamazione, il peculato ordinario), anche se commessi da militari, la competenza spetta in linea di principio al giudice ordinario, salvo eccezioni previste dalla legge.
Cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?
È una pronuncia con cui la Corte non esamina il merito perché la questione è difettosa nella formulazione, oppure perché la soluzione richiesta implicherebbe scelte discrezionali riservate al Parlamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo
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