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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 e dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003 in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all’art. 3 della Costituzione. L’inammissibilità è pronunciata perché la questione non aveva una soluzione a rime obbligate che la Corte potesse imporre in via additiva.

Di cosa si tratta

La disciplina originaria dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 attribuiva ai lavoratori esposti all’amianto per almeno dieci anni un beneficio previdenziale (moltiplicazione dei periodi contributivi per un coefficiente di 1,5). Il d.l. n. 269/2003 (art. 47) ha profondamente ridisegnato tale disciplina, limitando il beneficio ai lavoratori che entro il 2 ottobre 2003 fossero già titolari di pensione o avessero già presentato domanda amministrativa. La norma transitoria escludeva chi avesse presentato la domanda solo successivamente, pur avendo diritto al beneficio in base alla legge previgente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e dell’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal regime previgente i lavoratori che, pur avendo maturato il diritto al beneficio, non avessero presentato la domanda amministrativa entro il 2 ottobre 2003.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La censura mirava ad estendere il regime previgente più favorevole ai lavoratori che non avevano presentato la domanda entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, ma tale estensione richiederebbe scelte discrezionali del legislatore (ad esempio: definire i criteri alternativi per l’accesso al beneficio, individuare le categorie di lavoratori, fissare termini diversi). Non essendovi una soluzione costituzionalmente obbligata, la pronuncia additiva richiesta è inammissibile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la pronuncia richiesta dal rimettente implicherebbe scelte discrezionali del legislatore in assenza di una soluzione a rime obbligate. Quando le modalità di estensione di un beneficio a soggetti attualmente esclusi richiedono valutazioni di politica previdenziale riservate al Parlamento, la Corte non può sostituirsi al legislatore con una sentenza additiva.

Domande e risposte

I lavoratori esposti all’amianto che non hanno presentato domanda entro il 2003 perdono i benefici previdenziali?

In base alla disciplina vigente all’epoca della pronuncia, il regime più favorevole (moltiplicatore 1,5) era riservato a chi avesse presentato domanda entro il 2 ottobre 2003 o fosse già pensionato. Successivi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato le categorie di lavoratori tutelati, ma la questione specifica sollevata dal Tribunale di Genova non ha trovato risposta in questa pronuncia.

Cosa significa che la questione non aveva “rime obbligate”?

La Corte può pronunciare sentenze additive (che aggiungono qualcosa alla norma) solo quando c’è un’unica soluzione costituzionalmente necessaria: per esempio, estendere un beneficio a una categoria omessa per pura dimenticanza del legislatore. Quando invece ci sono più possibili soluzioni (criteri diversi, soglie diverse, categorie diverse), la scelta spetta al legislatore e la Corte non può imporla.

I lavoratori dell’amianto possono ottenere il riconoscimento del beneficio tramite il giudice ordinario?

Possono far valere i propri diritti davanti al giudice del lavoro, ma entro i limiti della disciplina vigente. Se ritengono la disciplina ingiusta, possono sollecitare il legislatore a modificarla. Il giudice di merito, a sua volta, può sollevare nuove questioni di legittimità costituzionale adeguatamente motivate e con soluzioni a rime obbligate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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