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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione. La legge regionale non violava il diritto comunitario perché si limitava a promuovere il prodotto in attesa del riconoscimento comunitario della denominazione d’origine, senza anticipare tutele non ancora attribuite dalla normativa UE.
Di cosa si tratta
La carne di bufalo campano è un prodotto tipico campano oggetto di una procedura di registrazione come indicazione geografica protetta (IGP) a livello comunitario. Prima che tale procedura si concludesse, la Regione Campania aveva emanato una legge che promuoveva la valorizzazione, la diffusione e il commercio della carne di bufalo campano, con riferimento al futuro disciplinare comunitario. Il Governo ha impugnato la legge per possibile contrasto con il diritto UE in materia di indicazioni geografiche.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge della Regione Campania n. 7/2007 per violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al regolamento CE n. 510/2006 sulle denominazioni d’origine e al Trattato CE. La critica riguardava il fatto che la legge regionale avrebbe anticipato il riconoscimento comunitario del prodotto, non ancora avvenuto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La legge regionale non è intervenuta con norme vincolanti fondate su un disciplinare inesistente, ma si è limitata a promuovere il prodotto, rinviando genericamente alla futura disciplina comunitaria. Non vi era quindi né una anticipazione del riconoscimento comunitario né una violazione del regolamento CE n. 510/2006. Il semplice riferimento al futuro disciplinare, senza creare una tutela parallela o alternativa a quella comunitaria, è legittimo.
Il principio
Una legge regionale di promozione e valorizzazione di un prodotto tipico locale non è incostituzionale per il semplice fatto di rinviare ad una procedura comunitaria di riconoscimento ancora in corso, purché essa non pretenda di attribuire al prodotto tutele non ancora riconosciute a livello comunitario e non si ponga in contrasto con le norme europee sulla libera concorrenza e sulla protezione delle indicazioni geografiche.
Domande e risposte
Le Regioni possono promuovere i propri prodotti tipici prima che ottengano il marchio IGP o DOP?
Sì, a condizione che non anticipino tutele esclusive (come il diritto all’uso esclusivo della denominazione) che solo il riconoscimento comunitario può attribuire. Leggi di promozione generica, che rinviano alla futura disciplina comunitaria, sono legittime.
La carne di bufalo campano ha ottenuto il marchio IGP?
La pronuncia riguarda il 2008, quando la procedura era ancora in corso. La legge regionale era stata emanata prima della conclusione di tale procedura. La Corte ha ritenuto che ciò non costituisse di per sé una violazione del diritto UE.
Cosa succederebbe se una Regione pretendesse di attribuire con propria legge la denominazione IGP o DOP a un prodotto locale?
Sarebbe incostituzionale per violazione del diritto comunitario (art. 117, comma 1, Cost.). Il riconoscimento delle denominazioni d’origine protetta è una competenza esclusiva dell’Unione europea e non può essere anticipato o sostituito da norme regionali.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato come parametro
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, comma 1, invocato come parametro
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