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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 5/2006 e dell’art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise n. 28/2006. Le norme regionali individuavano le aree demaniali marittime del litorale di Termoli in deroga ai criteri fissati dal codice civile e dal codice della navigazione, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Il demanio marittimo (spiaggia, lido del mare) appartiene per definizione allo Stato, ai sensi degli artt. 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione. La Regione Molise aveva emanato una legge che individuava le aree demaniali marittime del litorale di Termoli usando come linea di demarcazione un verbale della Capitaneria di porto del 1984, di fatto modificando o interpretando le nozioni di “spiaggia” e “lido del mare” sancite dal codice civile. Una seconda legge regionale aveva poi fornito l’interpretazione autentica della prima.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Campobasso, sezione per il riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, e dell’art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione (ordinamento civile, competenza esclusiva statale).
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme regionali. La Regione, nel definire i confini del demanio marittimo tramite una propria legge, aveva inciso sulle nozioni di “spiaggia” e “lido del mare” tipicamente definite dal codice civile e dal codice della navigazione, materie di competenza esclusiva statale. Non rilevava il richiamo alle competenze concorrenti in materia di “porti”, poiché la questione atteneva alla proprietà dei beni demaniali, non alla gestione portuale.
Il principio
La definizione e la delimitazione del demanio marittimo rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. Le Regioni non possono con proprie leggi individuare le aree demaniali marittime in modo difforme dai criteri stabiliti dal codice civile e dal codice della navigazione, né possono interpretare autenticamente tali criteri con proprie norme regionali.
Domande e risposte
Chi stabilisce i confini del demanio marittimo?
La legge statale (codice civile e codice della navigazione) fissa i criteri per l’individuazione delle aree demaniali (spiaggia, lido del mare, porti). L’individuazione concreta di tali aree avviene tramite atti amministrativi statali e le eventuali controversie si risolvono davanti ai giudici ordinari applicando i criteri codicistici.
Le Regioni hanno competenze in materia di demanio marittimo?
Le Regioni hanno competenze amministrative in materia di gestione e concessione di beni del demanio marittimo (in base al d.lgs. n. 112/1998 e successive riforme), ma non possono modificare le nozioni civilistiche che definiscono la proprietà demaniale. La competenza esclusiva statale sulla materia civile fissa un limite invalicabile.
Cosa succede agli atti giuridici stipulati sulla base delle norme regionali dichiarate incostituzionali?
La dichiarazione di incostituzionalità travolge le norme con effetto retroattivo (salvo i rapporti ormai esauriti e le sentenze passate in giudicato). Gli atti adottati sulla base di quelle norme regionali devono essere riesaminati alla luce dei criteri codicistici statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; comma 2, lett. l) (ordinamento civile), citato come parametro
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