Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
L’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi) imponeva la cessazione automatica entro un anno dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibili a un progetto. La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale: la scadenza anticipata rispetto al termine contrattualmente pattuito è irragionevole e viola l’art. 3, co. 1, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Con la Legge Biagi (d.lgs. n. 276/2003) il legislatore ha introdotto il contratto di lavoro a progetto, rendendo più difficile stipulare semplici co.co.co. Un regime transitorio (art. 86, co. 1) stabiliva però che i co.co.co. già in essere alla data di entrata in vigore del decreto mantenessero efficacia «fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno». Una società aveva comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto richiamando questa disposizione, anche se il contratto aveva una scadenza naturale successiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza, diritto al lavoro, tutela del lavoro), nella parte in cui non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano la loro efficacia fino alla scadenza contrattuale originariamente pattuita qualora il collaboratore lo richieda.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003. La norma era intrinsecamente irragionevole: il contratto di co.co.co. non è scomparso dall’ordinamento (sopravvive per pubbliche amministrazioni, associazioni sportive, collegi, professionisti iscritti ad albi), quindi non vi era ragione di imporre una scadenza anticipata a chi aveva già stipulato un contratto valido. Di conseguenza, le collaborazioni stipulate prima del d.lgs. n. 276/2003 mantengono efficacia fino alla scadenza pattuita dalle parti.
Il principio
Una norma transitoria che impone la cessazione anticipata di rapporti contrattuali già in corso è incostituzionale per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) quando la tipologia contrattuale in questione non è stata effettivamente eliminata dall’ordinamento, ma continua a esistere per altre categorie di lavoratori e committenti.
Domande e risposte
Chi era colpito dalla norma dichiarata incostituzionale?
I lavoratori con contratto co.co.co. stipulato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 (ottobre 2003), il cui contratto non fosse riconducibile a un progetto specifico. Queste persone rischiavano di perdere il lavoro entro un anno dall’entrata in vigore della nuova legge, anche se il contratto prevedeva una scadenza naturale successiva.
Cosa cambia in concreto dopo la sentenza?
Le collaborazioni co.co.co. già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 mantengono efficacia fino alla scadenza pattuita contrattualmente tra le parti, senza il limite di un anno. I rapporti già cessati in applicazione della norma dichiarata incostituzionale potevano essere oggetto di azione risarcitoria.
I co.co.co. esistono ancora oggi?
Sì, ma in forma molto limitata: sono ammessi per pubbliche amministrazioni, componenti di organi societari, partecipanti a collegi e commissioni, titolari di pensione di vecchiaia e professionisti iscritti ad albi. Per il settore privato ordinario è necessario il contratto a progetto (ora assorbito nel lavoro autonomo occasionale o subordinato).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro fondante la dichiarazione di incostituzionalità
- Art. 4 della Costituzione — Diritto al lavoro, parametro invocato dal rimettente
- Art. 35 della Costituzione — Tutela del lavoro in tutte le sue forme, parametro invocato dal rimettente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.