La guida

La Corte costituzionale ha annullato la deliberazione del Senato della Repubblica che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Raffaele Iannuzzi pubblicate sul quotidiano “Il Giornale”, ritenute diffamatorie nei confronti di magistrati della Procura di Palermo. Mancava qualsiasi atto parlamentare tipico cui ricondurre le dichiarazioni extra moenia.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 (Doc. IV-ter, n. 2-A) con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nell’articolo pubblicato il 23 ottobre 2003 sul quotidiano «Il Giornale», intitolato «Travolto dai veleni di Palermo e dalle profezie sulla mafia: ma anche i DS isolano Violante». L’articolo era ritenuto diffamatorio da Giancarlo Caselli e da altri magistrati della Procura di Palermo.

Il conflitto di attribuzione tra poteri

Il conflitto di attribuzione tra poteri è il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (nel caso: l’autorità giudiziaria) lamenta che un atto di un altro potere (nel caso: il Senato della Repubblica) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Il GIP del Tribunale di Milano sosteneva che la deliberazione di insindacabilità del Senato impedisse illegittimamente il proseguimento del processo penale.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con sentenza n. 330 del 2008, ha accolto il ricorso e ha:

La Corte ha rilevato che non vi era alcun atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, dichiarazione in aula o in commissione) cui ricondurre il contenuto dell’articolo pubblicato su «Il Giornale». Il mero riferimento all’attività politica del senatore su temi di lotta alla mafia non è sufficiente a configurare il necessario «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extra moenia e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

Il principio

La garanzia dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. si applica alle sole dichiarazioni rese extra moenia che costituiscano la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni (nesso funzionale). Non è sufficiente che le dichiarazioni riguardino temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento: occorre un collegamento con un atto parlamentare tipico. L’insindacabilità non è un privilegio personale del parlamentare, ma una garanzia delle prerogative delle Camere.

Domande e risposte

Cosa tutela l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
L’art. 68, comma 1, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia funzionale, non personale: tutela le prerogative del Parlamento come istituzione, non il singolo parlamentare in quanto tale.
Cosa si intende per «nesso funzionale» nell’insindacabilità parlamentare?
Il nesso funzionale è il collegamento tra le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dall’aula (extra moenia) e uno specifico atto parlamentare (interrogazione, discorso in aula, voto, proposta di legge). Senza tale collegamento, le dichiarazioni esterne non sono protette dall’insindacabilità, anche se riguardano temi su cui il parlamentare si è impegnato politicamente.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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