Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 268, comma 1, c.p.c. sull’intervento volontario nel processo civile. Le questioni erano contraddittorie e richiedevano un intervento creativo che avrebbe inciso sull’intera struttura del giudizio civile, eccedendo i limiti del giudizio di costituzionalità.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Pordenone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 1, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, ultimo periodo, della Costituzione, nella parte in cui ammette l’intervento principale o litisconsortile (art. 105, comma 1, c.p.c.) fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziché fino all’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c. In subordine, lo stesso Tribunale aveva sollevato ulteriore questione per violazione degli artt. 24 e 111, comma 2, prima parte, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare una nuova udienza di trattazione in caso di intervento del terzo.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente sosteneva che il sistema vigente, ammettendo l’intervento principale e litisconsortile fino alla precisazione delle conclusioni, consentiva al terzo di introdurre nuove domande e ampliare il thema decidendum ben oltre la fase di trattazione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo. Il rimettente chiedeva che il termine fosse anticipato all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con sentenza n. 331 del 2008, ha dichiarato entrambe le questioni inammissibili per diverse, concorrenti ragioni:
- Il rimettente manifestava perplessità e contraddizioni nella motivazione, affermando in un passo che al terzo intervenuto dopo l’udienza di trattazione non era consentita l’attività istruttoria, e prospettando in un altro la necessità di provvedere sulle istanze istruttorie degli intervenienti;
- La questione principale avrebbe richiesto una pronuncia sostitutiva che incideva sull’intero sistema delle preclusioni del processo civile riformato, eccedendo i limiti del sindacato di legittimità;
- La questione subordinata era contraddittoria rispetto alla principale e richiedeva anch’essa un intervento sostanzialmente additivo.
Il principio
Il terzo che interviene volontariamente in un processo civile già instaurato deve accettare il processo nello stato in cui si trova (art. 268, comma 2, c.p.c.) per ciò che riguarda le preclusioni istruttorie. Le questioni di legittimità costituzionale che richiedono interventi creativi sistematici sull’equilibrio tra concentrazione processuale e tutela del contraddittorio sono inammissibili in quanto eccedono il ruolo del giudice delle leggi.
Domande e risposte
- Cosa è l’intervento volontario nel processo civile?
- L’intervento volontario si ha quando un terzo, non parte originaria del processo, decide di parteciparvi proprie domande o per sostenere le ragioni di una delle parti. L’art. 105 c.p.c. distingue l’intervento principale (il terzo propone domande verso le parti originarie) e quello adesivo dipendente (il terzo sostiene una delle parti senza proporre domande proprie).
- Perché la Corte non può effettuare un «intervento creativo» di sistema?
- La Corte costituzionale, nel giudizio incidentale, deve limitarsi a verificare se la norma impugnata sia incostituzionale. Non può riscrivere il sistema processuale secondo criteri che il legislatore potrebbe non aver voluto. Se la richiesta del rimettente è che la Corte ridisegni l’intero sistema delle preclusioni, la questione eccede i limiti del sindacato di legittimità.
Norme collegate
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