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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta n. 6 del 2007 in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale (artt. 2 comma 2 lett. a) e c), 4 e 5), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3 e 7 della stessa legge.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che prevedeva iniziative proprie di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale verso Paesi in via di sviluppo e in via di transizione. Lo Stato ha impugnato la legge sostenendo che essa invadesse la competenza esclusiva statale in materia di politica estera, poiché la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell’Italia (art. 1, legge n. 49 del 1987).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d’Aosta 17 aprile 2007, n. 6. Parametri: art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione; artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale Valle d’Aosta). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 2, comma 2, lett. a) e c), 4 e 5 della legge regionale: queste disposizioni consentivano alla Regione di promuovere e attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo verso Paesi terzi, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di politica estera. Ha invece ritenuto non fondate le questioni sugli artt. 3 e 7, che si riferiscono a disposizioni riconducibili all’educazione e formazione — materie di competenza regionale — e non più lesive della competenza statale dopo la dichiarazione di illegittimità delle norme “madri”.
Il principio
La cooperazione allo sviluppo internazionale è parte integrante della politica estera dello Stato, di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. Le Regioni possono svolgere attività di rilievo internazionale nelle materie di propria competenza, ma non possono promuovere autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo, che incidono sull’indirizzo della politica estera nazionale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra «politica estera» e «rapporti internazionali» delle Regioni?
La Corte ha richiamato la sentenza n. 211 del 2006: la «politica estera» (competenza esclusiva statale, art. 117 comma 2 lett. a)) è l’attività internazionale unitaria dello Stato considerata nei suoi fini e nel suo indirizzo; i «rapporti internazionali» delle Regioni (competenza concorrente, art. 117 comma 3) riguardano invece singole relazioni con estraneità rispetto all’ordinamento italiano nelle materie di competenza regionale.
Cosa poteva fare la Regione Valle d’Aosta nelle materie di propria competenza?
La Regione può promuovere attività di educazione, formazione e studio rivolte alla propria comunità in relazione ai temi della cooperazione internazionale, nell’ambito delle proprie competenze. Non può invece attuare autonomamente interventi di cooperazione diretta verso Paesi in via di sviluppo.
Le Regioni a statuto speciale godono di maggiore autonomia in materia internazionale?
No, quanto alla politica estera. La Corte ha escluso che la Valle d’Aosta potesse invocare la clausola di maggior favore dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poiché tale clausola riguarda la competenza concorrente ex art. 117 comma 3, non la competenza esclusiva statale in materia di politica estera ex art. 117 comma 2 lett. a).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.