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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Toscana. Il ricorso era stato proposto contro la legge della Regione Toscana n. 38 del 2007 (Norme in materia di contratti pubblici e disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) per violazione dell’art. 117 della Costituzione; successivamente la Regione ha abrogato le norme impugnate con la legge n. 13 del 2008.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge regionale toscana n. 38 del 2007 in materia di contratti pubblici, ritenendole lesive della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, Cost.) e della competenza concorrente in materia di lavori pubblici. Le norme censurate riguardavano la verifica di anomalia delle offerte, i pagamenti ai subappaltatori, le cauzioni, il subentro in caso di fallimento e altri aspetti procedurali delle gare d’appalto.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: artt. 15 comma 2, 18, 20 commi 2 e 6, 21, 27 comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38. Parametro: art. 117 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi costituzionali. La Regione Toscana, con la legge 29 febbraio 2008, n. 13, aveva abrogato tutte le norme impugnate. Il Presidente del Consiglio ha dunque rinunciato al ricorso, e la Regione ha accettato formalmente tale rinuncia.
Il principio
La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative. Ciò avviene tipicamente quando la Regione, durante il giudizio, abroga le norme impugnate, venendo meno l’interesse dello Stato a proseguire il giudizio.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme regionali impugnate?
Le norme imponevano, tra l’altro: la valutazione obbligatoria della congrui delle offerte da parte delle stazioni appaltanti (art. 15); il pagamento diretto ai subappaltatori in caso di ritardo dell’appaltatore (art. 18); limiti al subappalto (art. 20); piani di sicurezza integrativi (art. 21); il divieto quinquennale di partecipazione alle gare per imprese inadempienti (art. 35); la cauzione provvisoria facoltativa (art. 37).
Perché queste norme erano ritenute incostituzionali?
Lo Stato sosteneva che le materie disciplinate — regole di gara, ordinamento contrattuale — rientrassero nella competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, Cost. (tutela della concorrenza e ordinamento civile) e non fossero di competenza regionale.
L’estinzione del processo vuol dire che le norme erano legittime?
No. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia nel merito. La Corte non ha esaminato se le norme fossero costituzionalmente legittime, semplicemente ha preso atto che l’oggetto del giudizio è venuto meno con l’abrogazione delle disposizioni impugnate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.