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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (nella versione originaria) e dell’art. 180, comma 8, dello stesso Codice, che impongono al proprietario del veicolo di comunicare le generalità del conducente all’atto della contestazione dell’infrazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Pisa aveva già sollevato in precedenza una questione analoga, definita con ordinanza n. 23 del 2007 di restituzione degli atti per ius superveniens. Ritenendo applicabile al caso di specie la norma nella sua formulazione originaria (per via del principio del tempus regit actum in materia di illeciti amministrativi), ha proposto nuovamente la questione. La norma imponeva al proprietario del veicolo di comunicare le generalità del conducente, con possibile profilo di autoincriminazione.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), nel testo originario, e art. 180, comma 8, dello stesso decreto. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione (principio nemo tenetur se detegere). Rimettente: Giudice di pace di Pisa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza richiamando la propria sentenza n. 165 del 2008, che aveva già affrontato e risolto la questione. La sentenza aveva chiarito che il principio nemo tenetur se detegere ha portata diversa in ambito penale (dove vale il nemo tenetur edere contra se) e in ambito civile/amministrativo (dove vale il diverso principio nemo testis in causa propria ex art. 246 c.p.c.). L’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente non viola pertanto il diritto al silenzio nel senso costituzionalmente rilevante.

Il principio

Il principio nemo tenetur se detegere opera secondo le regole proprie di ciascun procedimento: l’obbligo di comunicare le generalità del conducente nell’ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo non è equiparabile all’obbligo di autoincriminazione in sede penale e non viola l’art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa impone l’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada?

L’art. 126-bis, comma 2, nella versione originaria, imponeva al proprietario del veicolo (in caso di violazione accertata tramite autovelox o simili, senza identificazione del conducente) di comunicare all’autorità le generalità del conducente al momento del fatto, pena sanzioni autonome per l’omessa comunicazione e la perdita di ulteriori punti dalla patente.

Qual era il profilo di incostituzionalità lamentato?

Il giudice rimettente sosteneva che la norma, quando il proprietario sia anche il conducente, lo costringesse a rendere una dichiarazione confessoria di natura autoincriminante, in violazione del principio nemo tenetur se detegere riconosciuto anche in ambito extrapenale.

Perché la Corte ha respinto questa lettura?

Perché la sentenza n. 165 del 2008 aveva chiarito che il diritto al silenzio ha contenuto diverso a seconda del procedimento: in ambito amministrativo-sanzionatorio non esiste un principio assoluto di non collaborazione analogo a quello penale. L’obbligo di comunicazione non rientra nella categoria dell’autoincriminazione vietata dalla Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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