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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, parallelo alla questione dell’ord. n. 275/2008, relativo allo stesso diniego di autorizzazione all’acquisizione di tabulati telefonici concernenti il senatore Valentino nel procedimento per favoreggiamento personale.

Di cosa si tratta

La Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito della medesima indagine per favoreggiamento (art. 378 c.p.) a carico del senatore Valentino, aveva chiesto al Senato l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze del senatore nel periodo 10-20 luglio 2005. Il Senato aveva negato l’autorizzazione ritenendo non dimostrata né la «decisività» né l’«indispensabilità» dell’atto investigativo richiesto.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Resistente: Senato della Repubblica. Oggetto: delibera del Senato del 21 dicembre 2007 che negava l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo: la legittimazione attiva della Procura della Repubblica in quanto organo investito delle funzioni di cui all’art. 112 della Costituzione e gravata dell’obbligo di esercitare l’azione penale; la legittimazione passiva del Senato; la sussistenza del requisito oggettivo, avendo la Procura lamentato la lesione della propria sfera di attribuzioni per effetto del diniego ritenuto eccedente i criteri costituzionali.

Il principio

La Procura della Repubblica è legittimata a proporre conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento quando ritiene che il diniego di autorizzazione investigativa abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. I criteri di «decisività» e «indispensabilità» richiesti dalla Giunta parlamentare non sono contemplati dalla legge n. 140 del 2003: questa è la tesi posta a base del conflitto.

Domande e risposte

Qual era il contesto investigativo?

Il senatore Valentino era indagato per favoreggiamento personale per aver presumibilmente informato Giampiero Fiorani dell’esistenza di intercettazioni a suo carico, tramite intermediari. L’indagine prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese da Fiorani negli interrogatori del 2005.

Perché il Senato aveva negato l’autorizzazione?

La Giunta parlamentare aveva ritenuto che la richiesta della Procura non dimostrasse la «decisività» dei tabulati ai fini della verifica dell’ipotesi accusatoria, né l’«indispensabilità» dell’atto investigativo in assenza di soluzioni alternative percorribili.

Qual è la differenza tra l’ord. n. 275 e l’ord. n. 276 del 2008?

Le due ordinanze riguardano lo stesso diniego del Senato (delibera del 21 dicembre 2007), ma sono stati proposti due distinti conflitti: uno dal GIP (ord. n. 275) e uno dalla Procura (ord. n. 276). Entrambi sono stati dichiarati ammissibili e procederanno autonomamente nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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