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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali. Le norme vigenti già garantiscono adeguate forme di tutela e controllo sulla liquidazione delle spese.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Milano aveva sollevato questione sostenendo che la condanna al pagamento delle spese processuali venga emessa senza che la parte condannata possa esaminare la nota spese avversaria e formulare osservazioni sul quantum. Secondo il rimettente, il giudice emetterebbe una condanna inaudita altera parte per importi a volte superiori al valore della causa stessa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali prima della condanna.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le norme impugnate non violano né il principio del contraddittorio né il diritto di difesa. La liquidazione delle spese processuali da parte del giudice è soggetta a controllo: le tariffe professionali fissano i limiti, il giudice deve motivare eventuali riduzioni rispetto alla nota spese, e la sentenza è impugnabile anche sul punto delle spese. Il sistema offre adeguate garanzie senza richiedere un ulteriore contraddittorio specifico sul quantum.

Il principio

La liquidazione delle spese processuali non richiede un contraddittorio specifico sul quantum perché è soggetta a limiti tariffari vincolanti e a obbligo di motivazione in caso di riduzione. La parte soccombente è nelle condizioni di conoscere i parametri di liquidazione e di impugnare la sentenza anche sul punto delle spese.

Domande e risposte

Come vengono liquidate le spese processuali?

Il giudice liquida le spese processuali nella sentenza, condannando la parte soccombente al rimborso. La liquidazione avviene applicando le tariffe professionali (oggi i parametri del d.m. n. 55/2014), tenendo conto del valore della causa e dell’attività svolta.

La parte condannata può contestare l’importo delle spese?

Sì. La condanna alle spese può essere contestata in appello (o in cassazione per vizi di motivazione). La parte può anche chiedere la distrazione delle spese in favore del difensore, e il giudice può compensare le spese in tutto o in parte per giusti motivi.

Cosa dice il principio del contraddittorio sulle spese?

Secondo la Corte, il principio del contraddittorio non impone che ciascuna parte possa esaminare la nota spese avversaria e formulare osservazioni prima della sentenza. È sufficiente che esistano meccanismi di controllo (tariffe, motivazione, impugnazione) a tutela della parte condannata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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