Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 515, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui non estende il limite di impignorabilità relativa ai beni strumentali delle associazioni culturali. La questione è carente di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento esecutivo nei confronti di un circolo culturale (Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing), il Tribunale di Siena aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 515, terzo comma, c.p.c., che limita la pignorabilità degli strumenti e oggetti indispensabili all’esercizio del lavoro individuale del debitore, senza prevedere analoga tutela per i beni delle associazioni culturali dove si esercitano diritti fondamentali della personalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 515, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui non estende il limite di impignorabilità relativa agli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esistenza e sopravvivenza di associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente ha proposto un’equiparazione semplicistica tra la tutela degli strumenti di lavoro del singolo e quella dei beni strumentali di associazioni culturali, senza sviluppare adeguatamente la motivazione sulla comparabilità delle situazioni e sull’equivalenza dei diritti in gioco. La questione è inammissibile per difetto di adeguata argomentazione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente propone un’equiparazione tra situazioni diverse senza sviluppare un’adeguata motivazione sulla comparabilità delle situazioni e sulla ragionevolezza dell’estensione richiesta. La mera affermazione che due diritti siano «equivalenti» non è sufficiente.
Domande e risposte
Cosa sono i beni impignorabili in modo relativo?
L’art. 515 c.p.c. prevede che alcuni beni del debitore siano pignorabili solo in misura limitata (fino a un quinto del loro valore presunto), quando gli altri beni non siano sufficienti. Rientrano in questa categoria gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all’esercizio della professione o del lavoro del debitore.
Le associazioni culturali possono subire l’esecuzione forzata?
Sì. Le associazioni riconosciute e non riconosciute sono soggetti di diritto e possono essere assoggettate all’esecuzione forzata per i loro debiti. La normativa non prevede generali esenzioni a favore delle associazioni culturali o di altro tipo.
Perché la questione era inammissibile?
Perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente argomentato perché i beni strumentali di un’associazione culturale debbano essere equiparati agli strumenti di lavoro di un singolo lavoratore. L’equiparazione tra diritto al lavoro e diritto di associazione culturale richiedeva un’argomentazione più articolata.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili nelle formazioni sociali
- Art. 18 della Costituzione — libertà di associazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.