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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti di due magistrati. La fase di ammissibilità apre la strada all’esame nel merito del conflitto.
Di cosa si tratta
L’on. Vittorio Sgarbi, in alcuni articoli di stampa, aveva espresso giudizi duramente critici su due magistrati (Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni) a seguito dell’arresto del senatore Lino Jannuzzi da esse disposto. Il Tribunale di Monza stava procedendo penalmente contro Sgarbi per diffamazione aggravata. La Camera dei deputati, con delibera del 12 settembre 2007, aveva dichiarato che le opinioni di Sgarbi erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che mancasse il necessario «nesso funzionale» tra le dichiarazioni di Sgarbi e l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per applicare l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. Le frasi contestate — che accusavano i magistrati di ignoranza della legge — non sarebbero riconducibili a tipiche attività parlamentari.
La decisione della Corte
In questa fase la Corte ha solo valutato l’ammissibilità del conflitto: ha accertato che sussistevano i requisiti soggettivo (un organo giurisdizionale e un organo parlamentare) e oggettivo (la delibera della Camera interferiva con il potere giurisdizionale del Tribunale). Ha quindi dichiarato ammissibile il conflitto e ha ordinato la notifica alla Camera dei deputati per avviare la fase di merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un organo giurisdizionale contesta a un ramo del Parlamento di aver esercitato, dichiarando l’insindacabilità ex art. 68 Cost., un potere che spettava invece all’autorità giudiziaria. La fase di ammissibilità serve a verificare che il conflitto sia configurabile in astratto, senza ancora pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa guarentigia tutela la libertà di mandato parlamentare ma non copre le dichiarazioni prive di nesso con le funzioni legislative o di controllo.
Cosa si intende per «nesso funzionale»?
Il nesso funzionale è il collegamento tra le dichiarazioni extra moenia (fuori dal Parlamento) di un parlamentare e l’attività svolta in seno alle assemblee o nelle commissioni. Senza questo nesso, l’insindacabilità non si estende a quanto detto fuori dalle aule parlamentari.
Come si è concluso il conflitto nel merito?
Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità; la pronuncia nel merito è avvenuta in un momento successivo con una sentenza separata della Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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