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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 sull’amianto, nella parte in cui esclude il beneficio della rivalutazione contributiva (coefficiente 1,5) per i lavoratori già in pensione all’entrata in vigore della legge, anche se successivamente riconosciuti affetti da malattia professionale causata dall’amianto. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Ravenna.
Di cosa si tratta
La legge n. 257/1992 ha disciplinato la cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia e ha previsto, all’art. 13, comma 7, un beneficio previdenziale: le settimane di contributi versati durante il periodo di esposizione all’amianto vengono moltiplicate per il coefficiente 1,5, con un incremento dell’anzianità contributiva e quindi della pensione. Questo beneficio, però, si applicava solo ai lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1992): chi era già andato in pensione prima di quella data ne era escluso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, l. n. 257/1992, nella parte in cui non si applica ai lavoratori che erano già pensionati al 28 aprile 1992 ma che abbiano successivamente ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale da amianto. Il parametro erano gli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il Tribunale rimettente non aveva adeguatamente distinto tra il comma 7 (rivalutazione contributiva per chi è ancora in servizio) e il comma 8 (benefici diversi per i lavoratori esposti) della medesima norma, né aveva dimostrato perché la disparità di trattamento tra pensionati e lavoratori in servizio fosse irragionevole alla luce della specifica finalità della norma.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non argomenta in modo specifico e autonomo la non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare genericamente i parametri costituzionali. È necessario che il rimettente dimostri concretamente il contrasto tra la norma e la Costituzione, distinguendo le diverse ipotesi normative rilevanti.
Domande e risposte
Chi ha diritto al beneficio del coefficiente 1,5 per l’amianto?
Ai sensi dell’art. 13, comma 7, l. n. 257/1992 (come interpretato dalla giurisprudenza), i lavoratori che abbiano prestato attività in luoghi con presenza di amianto per almeno dieci anni e che fossero ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge o abbiano avuto il riconoscimento dell’esposizione lavorativa.
Un pensionato che scopre di avere una malattia da amianto può chiedere la rivalutazione?
Secondo la norma e la giurisprudenza al momento della pronuncia, no: il beneficio del comma 7 era riservato a chi non era ancora in pensione al 28 aprile 1992. Il comma 8 prevede benefici diversi ma anch’essi con limitazioni simili.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna non aveva sufficientemente motivato perché la norma fosse incostituzionale: senza una motivazione adeguata, la Corte non può procedere all’esame nel merito.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona anche in ambito previdenziale
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra categorie di lavoratori
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