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La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva sollevato in diciassette ordinanze la questione di legittimità della legge Pecorella (l. n. 46/2006) nella parte in cui eliminava l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento. La restituzione segnala che nel frattempo era intervenuto un mutamento rilevante del quadro normativo o giurisprudenziale.
Di cosa si tratta
La legge 20 febbraio 2006, n. 46, nota come «legge Pecorella», aveva limitato fortemente la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione pronunciate dal giudice di primo grado. Le Corti d’appello investite dei relativi giudizi si sono trovate a dover dichiarare inammissibili gli appelli già proposti dalla pubblica accusa, sollevando di conseguenza numerose questioni di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con diciassette ordinanze sostanzialmente identiche, ha impugnato gli artt. 1, 2 e 10 della legge n. 46 del 2006 in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo che eliminare l’appello del PM sulle assoluzioni creasse una disparità irragionevole tra le parti processuali e compromettesse il principio del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte d’appello rimettente, riunendo i diciassette giudizi. La restituzione è conseguenza della sentenza n. 26 del 2007 con cui la Corte stessa aveva già dichiarato parzialmente incostituzionale la legge Pecorella, modificando il quadro normativo di riferimento e imponendo al giudice a quo di rivalutare la rilevanza delle questioni residue.
Il principio
Quando la Corte costituzionale ha già emesso una pronuncia che incide sul quadro normativo oggetto di un’altra questione pendente, restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione rimanga rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo assetto. In questo caso la sentenza n. 26/2007 aveva già modificato la disciplina dell’appello del PM.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge Pecorella sull’appello del PM?
La legge n. 46/2006 aveva eliminato la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento o a seguito di giudizio abbreviato, consentendo tale appello solo in presenza di nuove prove sopravvenute.
Perché diciassette ordinanze su un’unica questione?
Ogni appello pendente dinanzi alla Corte d’appello costituisce un giudizio autonomo; il giudice rimettente ha sollevato la questione di costituzionalità in ciascuno di essi separatamente, anche se con motivazione identica.
Cosa è successo alla legge Pecorella dopo queste vicende?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge, ripristinando alcune facoltà di appello del PM. Successivamente il legislatore ha ulteriormente modificato la disciplina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra le parti processuali
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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