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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte esamina la legislazione regionale dell’Abruzzo sui depositi di GPL: in parte accoglie il ricorso del Governo, dichiarando illegittime le norme regionali che aggravavano gli obblighi procedimentali in contrasto con la normativa statale di semplificazione; in altra parte dichiara il ricorso estinto per rinuncia parziale.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva emanato due leggi (n. 16 del 2007 e n. 34 del 2007) che prevedevano per i nuovi depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità non superiore a 13 mc. l’obbligo di denuncia di inizio attività (DIA) corredata da documentazione, in aggiunta alle procedure già previste dalla normativa statale. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato le norme per eccesso di competenza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16/2007, e gli artt. 39 e 74 della l.r. Abruzzo n. 34/2007, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, sostenendo che le norme regionali aggiungessero oneri burocratici già eliminati dalla legislazione statale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara parzialmente l’illegittimità delle norme regionali: la DIA aggiuntiva imposta dalla Regione Abruzzo per i depositi GPL di piccola dimensione è in contrasto con la normativa statale (d.lgs. n. 128/2006) che aveva qualificato tale installazione come «attività edilizia libera» soggetta a semplice comunicazione, in violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e semplificazione. Per le norme della l.r. n. 34/2007 il processo si estingue per rinuncia parziale al ricorso.

Il principio

Le Regioni non possono imporre oneri procedimentali aggiuntivi rispetto a quelli già fissati dalla normativa statale di semplificazione, quando ciò si traduca in una disparità di trattamento delle imprese e in un aggravio della libertà di iniziativa economica contrario ai principi di concorrenza la cui tutela è riservata allo Stato.

Domande e risposte

Che cosa sono i depositi di GPL?

Sono serbatoi interrati o fuori terra che contengono gas di petrolio liquefatto utilizzato per riscaldamento, cucina o uso industriale. Quelli di piccola capacità (fino a 13 mc.) sono molto diffusi nelle aree non metanizzate.

Perché la Regione aveva imposto la DIA?

Per ragioni di sicurezza e controllo del territorio, ma la normativa statale aveva già classificato l’installazione come attività libera soggetta a semplice comunicazione, rendendo l’ulteriore obbligo regionale incompatibile con la disciplina nazionale.

Cosa succede per le norme della l.r. n. 34/2007?

Il Presidente del Consiglio ha parzialmente rinunciato al ricorso ed è intervenuta la Regione accettando la rinuncia: per quella parte il giudizio si è estinto senza pronuncia nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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