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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tassa automobilistica: il rimettente aveva omesso di motivare adeguatamente la rilevanza nel giudizio, rendendo il ricorso processualmente difettoso.
Di cosa si tratta
La tassa automobilistica è un tributo dovuto per il semplice fatto di essere intestatari di un veicolo. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dubitato della legittimità delle norme che non prevedono una riduzione progressiva della tassa al diminuire del valore del veicolo con il trascorrere degli anni.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39 del 1953 e dell’art. 1 del d.m. 27 dicembre 1997, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano una progressiva diminuzione della tassa in relazione alla perdita di valore del bene nel tempo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel giudizio principale, che riguardava il semplice omesso versamento della tassa per l’anno 2003, senza che il contribuente avesse prospettato nel merito la tesi sulla progressività decrescente.
Il principio
Il giudice rimettente deve dimostrare concretamente che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo : l’omessa motivazione sulla rilevanza comporta la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Come funziona la tassa automobilistica?
È un tributo periodico dovuto dal proprietario di un veicolo indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Dal 1982 è calcolata in base alla potenza del motore, non al valore del bene.
Qual era la tesi del rimettente?
Che il valore di un veicolo decresce nel tempo, quindi la tassa dovrebbe progressivamente diminuire, come avviene per i veicoli storici esonerati dopo trent’anni.
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Perché il rimettente non aveva spiegato come mai la questione fosse rilevante nel giudizio concreto, limitandosi a una prospettazione astratta senza collegamento con la causa pendente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva
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