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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte non ammette il conflitto di attribuzioni sollevato da Camera e Senato nei confronti della Cassazione e della Corte d’appello di Milano sul caso Englaro: i provvedimenti giudiziali che dispongono l’interruzione dell’alimentazione artificiale rientrano nell’esercizio della funzione giurisdizionale e non invadono le prerogative legislative del Parlamento.

Di cosa si tratta

Il caso Englaro è uno dei più noti della storia costituzionale italiana: riguarda la vicenda di Eluana Englaro, rimasta in stato vegetativo permanente dopo un incidente stradale nel 1992. La Corte di cassazione (sent. n. 21748/2007) e la Corte d’appello di Milano (decr. 25 giugno 2008) avevano autorizzato il tutore a interrompere il trattamento di alimentazione artificiale, ricostruendo la presunta volontà della paziente. Camera e Senato avevano sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che i giudici avessero esercitato un’attività di produzione normativa in un settore privo di legge.

La questione di legittimità costituzionale

Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Milano, deducendo la violazione degli artt. 70, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. I ricorrenti sostenevano che i giudici avessero colmato un vuoto normativo con un’attività di vera e propria produzione normativa, sovvertendo la separazione dei poteri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni. L’attività interpretativa del giudice — anche in settori non ancora disciplinati dalla legge — non dà luogo a un conflitto di attribuzioni costituzionalmente rilevante. Il potere giurisdizionale esercita le funzioni tipiche dell’interpretazione ed applicazione del diritto; solo la manifesta esorbitanza da tali funzioni potrebbe configurare una lesione delle attribuzioni parlamentari.

Il principio

L’attività ermeneutica dei giudici, ancorché svolta in assenza di una legge specifica, non costituisce usurpazione delle attribuzioni legislative del Parlamento: il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo quando un potere dello Stato agisca con modalità palesemente estranee alla propria funzione costituzionale.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

È un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. Parlamento) sostiene che un altro potere (es. magistratura) abbia invaso le sue prerogative costituzionali.

Perché Camera e Senato avevano sollevato il conflitto?

Perché ritenevano che la Cassazione e la Corte d’appello, autorizzando l’interruzione del trattamento vitale in assenza di una legge sul testamento biologico, avessero di fatto legiferato, invadendo la sfera riservata al Parlamento.

Perché la Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile?

Perché l’interpretazione del diritto vigente — anche in materie nuove e delicate — rientra nell’esercizio tipico della funzione giurisdizionale, che non può essere equiparata a un’attività normativa del Parlamento.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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