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La Corte ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato per una nuova valutazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, del Codice dei beni culturali, che disciplinava il regime transitorio del controllo ministeriale sulle autorizzazioni paesaggistiche, a seguito di modifiche normative sopravvenute.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità riguardante la norma che, nel regime transitorio del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), prevedeva che il silenzio ministeriale sull’autorizzazione paesaggistica si formasse come «silenzio-assenso» entro un termine di 60 giorni. Il Ministero aveva impugnato alcune autorizzazioni della Regione Campania.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall’art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione sesta.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato per una nuova valutazione della questione, in considerazione delle modifiche normative nel frattempo intervenute sulla disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche.
Il principio
La sopravvenienza di modifiche normative rilevanti sul piano applicativo impone alla Corte di restituire gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione, evitando di pronunciarsi su norme non più vigenti o sostanzialmente mutate.
Domande e risposte
Cos’è l’autorizzazione paesaggistica?
È il provvedimento necessario per eseguire opere su beni paesaggistici tutelati. Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) disciplina le procedure di rilascio, compreso il controllo ministeriale sulle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni.
Cosa si intende per silenzio-assenso ministeriale?
In base alla norma transitoria, se il Ministero non si pronuncia entro 60 giorni sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, si forma un silenzio-assenso. Il Consiglio di Stato aveva dubitato che questo meccanismo fosse conforme alla delega legislativa.
Art. 76 Cost.: perché era rilevante?
L’art. 76 Cost. regola la delega legislativa al Governo: la norma impugnata era contenuta in un decreto legislativo e il rimettente dubitava che eccedesse i limiti della delega conferita con la legge n. 137 del 2002.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà
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