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I Giudici di pace di Catanzaro e Catania avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada, che disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo in tutti i casi in cui il mezzo fosse stato usato per commettere determinate infrazioni amministrative (tra cui il mancato uso del casco) o un reato. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, poiché i rimettenti non avevano valutato la rilevanza della questione alla luce di una modifica normativa sopravvenuta.
Di cosa si tratta
L’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), introdotto nel 2005, disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo “in tutti i casi” in cui il mezzo fosse stato usato per commettere infrazioni quali la guida senza casco, il trasporto irregolare di passeggeri, ecc., o per commettere un reato. I rimettenti censuravano tale norma ritenendo sproporzionata la sanzione accessoria della confisca rispetto alle infrazioni minori, che comportavano anche solo una modesta sanzione pecuniaria principale.
La questione di legittimità costituzionale
I Giudici di pace di Catanzaro e Catania hanno censurato l’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione: la confisca obbligatoria sarebbe irragionevole per sproporzione rispetto all’infrazione, discriminatoria (si applicava solo ai motoveicoli e non ad altri veicoli), e lesiva del diritto di proprietà, in particolare quando colpisce il proprietario anziché il trasgressore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili (riuniti i giudizi). Successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.l. n. 262 del 2006 (conv. dalla legge n. 286 del 2006) aveva modificato la norma censurata, limitando la confisca ai soli casi in cui il mezzo fosse stato usato per commettere un reato (eliminando quindi la confisca per le infrazioni amministrative). I rimettenti avrebbero dovuto valutare se la questione conservasse rilevanza alla luce di questo ius superveniens prima di sollevarla.
Il principio
Quando nelle more del giudizio di costituzionalità interviene una modifica della norma censurata che ne restringe significativamente l’ambito di applicazione, i rimettenti devono valutare la perdurante rilevanza della questione; il mancato esame del sopravvenuto mutamento normativo rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva originariamente l’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada?
Nella sua versione originaria (2005) disponeva la confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo ogniqualvolta il mezzo fosse stato usato per commettere le infrazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7 (sovraffollamento), 170 (trasporto irregolare passeggeri) e 171 (mancato uso del casco) del Codice, oppure per commettere un reato.
Come è stata modificata la norma nel 2006?
Il d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, ha eliminato la confisca per le infrazioni amministrative, limitandola ai soli casi in cui ciclomotori o motoveicoli siano stati usati per commettere un reato. La modifica rifletteva il riconoscimento legislativo della sproporzione della sanzione originaria.
Il proprietario del veicolo risponde della confisca anche se non era il trasgressore?
Sì, nella versione originaria la confisca poteva colpire il proprietario del veicolo anche se non era il trasgressore: si trattava di uno degli aspetti di incostituzionalità denunciati dai rimettenti, in quanto violava il principio di personalità della sanzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione accessoria
- Art. 27 della Costituzione — principio di personalità della responsabilità penale/sanzionatoria
- Art. 42 della Costituzione — diritto di proprietà privata e limiti all’espropriazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.