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Il Tribunale di Vicenza aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342/1999 (trasfuso nell’art. 120, comma 2, T.U. bancario), che autorizza la capitalizzazione periodica (anatocismo) degli interessi nei conti correnti bancari purché in condizioni di reciprocità. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune censure e manifestamente infondate quelle relative agli artt. 3 e 76 della Costituzione, riprendendo la propria sentenza n. 341/2007.
Di cosa si tratta
L’anatocismo bancario — la capitalizzazione di interessi su interessi già maturati — era stata considerata illegittima dalla Cassazione per contrasto con l’art. 1283 del codice civile, che la vieta salvo usi normativi o accordi posteriori alla scadenza. Il d.lgs. n. 342 del 1999 ha introdotto una deroga, consentendo alle banche di applicare la capitalizzazione periodica (trimestrale) degli interessi purché le condizioni operino in modo reciproco (sia a favore della banca che del cliente). La questione è sorta nell’ambito di un’opposizione allo stato passivo fallimentare di una società debitrice di una banca.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vicenza ha censurato l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 76 della Costituzione (e implicitamente agli artt. 2, 41, 42 e 47 Cost.): la norma sarebbe viziata da eccesso di delega (il legislatore delegante non aveva previsto deroghe all’art. 1283 c.c.) e violerebbe il principio di uguaglianza formale e sostanziale (saggi diversi, impossibilità pratica del cliente di negoziare la clausola anatocistica).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure relative agli artt. 2, 41, 42 e 47 Cost. (parametri evocati genericamente, senza motivazione specifica) e manifestamente infondata la questione con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., richiamando la propria sentenza n. 341 del 2007 che aveva già escluso sia l’eccesso di delega sia la violazione del principio di uguaglianza per la disposizione in esame, in quanto la deroga trovava giustificazione nell’esigenza di uniformare la normativa bancaria italiana a quella degli altri Stati europei.
Il principio
La disciplina che consente la capitalizzazione periodica degli interessi nei rapporti bancari, subordinata alla reciprocità delle condizioni, non eccede la delega legislativa e non viola il principio di uguaglianza, poiché le sue peculiarità trovano giustificazione nell’esigenza di uniformare la normativa italiana a quella comunitaria e non derivano dalla norma medesima ma da una preesistente disparità di fatto nella posizione contrattuale delle parti.
Domande e risposte
Cos’è l’anatocismo e perché era controverso?
L’anatocismo è la pratica di calcolare interessi sugli interessi già scaduti. L’art. 1283 c.c. lo vieta in linea generale salvo eccezioni. La Cassazione, a metà anni Novanta, aveva escluso che gli “usi bancari” di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi avessero natura normativa, rendendo illegittime le clausole anatocistiche già praticate dalle banche.
Il d.lgs. 342/1999 ha sanato retroattivamente le clausole anatocistiche?
No. La norma si applica ai contratti stipulati successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000. Le clausole anteriori che prevedevano la capitalizzazione a cadenza solo trimestrale per i debiti del cliente (e non anche a vantaggio del cliente) sono rimaste invalide.
Cosa ha stabilito la sentenza n. 341/2007 sulla norma?
Ha affermato che la disciplina della capitalizzazione degli interessi bancari rientrava nell’attività di adeguamento e correzione del T.U. bancario che il legislatore delegante aveva assegnato a quello delegato, e che la peculiare disciplina applicabile alle banche non viola il principio di uguaglianza per le ragioni sistematiche già indicate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza formale e sostanziale, invocato per la disparità tra banche e clienti nella capitalizzazione degli interessi
- Art. 76 della Costituzione — principio di delegazione legislativa e limiti dell’eccesso di delega
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