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Il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, che impone alle società professionali mediche e alle società di capitali accreditate con il SSN un contributo del 2% del fatturato specialistico a favore del Fondo ENPAM. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per contraddittorietà della motivazione del rimettente.
Di cosa si tratta
La norma censurata obbliga le società che erogano prestazioni specialistiche in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale a versare all’ENPAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici) un contributo pari al 2% del fatturato annuo derivante da dette prestazioni, senza possibilità di rivalsa sul SSN. Il giudizio principale era sorto a seguito del ricorso di trentaquattro strutture sanitarie accreditate in Lombardia, che contestavano la sussistenza dell’obbligo contributivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha censurato l’art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, ritenendo irragionevole che il contributo fosse commisurato al fatturato (e non ai compensi dei professionisti), gravasse solo su alcune categorie di soggetti accreditati e non potesse essere rigirato sul SSN, violando i principi di uguaglianza, libertà di impresa e capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili. Il rimettente aveva formulato l’ordinanza in modo contraddittorio: da un lato affermava che la base imponibile dovesse essere il fatturato complessivo; dall’altro ammetteva che potesse essere computata sui compensi corrisposti ai professionisti, contraddicendo la propria premessa interpretativa. Questo difetto di motivazione — unitamente all’omessa verifica della praticabilità di un’interpretazione conforme a Costituzione — determinava la manifesta inammissibilità.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’onere di offrire un’interpretazione univoca e non contraddittoria della norma censurata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; se l’ordinanza di rimessione presenta premesse interpretative tra loro incompatibili o omette di escludere interpretazioni conformi a Costituzione, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
A cosa serve il Fondo ENPAM per gli specialisti esterni?
Il Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’ENPAM eroga prestazioni previdenziali (pensione, indennità di malattia, ecc.) ai medici e odontoiatri che svolgono attività specialistica come liberi professionisti per strutture convenzionate o accreditate con il SSN.
Perché le società contestavano il contributo del 2% sul fatturato?
Perché il fatturato non rispecchia direttamente i compensi dei professionisti: una parte del corrispettivo ricevuto dalla struttura remunera costi organizzativi, strumentali e del personale non medico. Commisurate il contributo all’intero fatturato significava far gravare un onere previdenziale su valori che non corrispondono al reddito professionale dei medici beneficiari.
Cosa doveva fare il rimettente prima di sollevare la questione?
Doveva sciogliere l’ambiguità interpretativa, scegliendo tra le possibili letture della norma (contributo sul fatturato vs. contributo sui compensi) e verificare se almeno una di esse fosse compatibile con la Costituzione, prima di concludere per l’incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nella distribuzione degli oneri contributivi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.