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La Corte dei conti, Sezione terza centrale d’appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, che regolano la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa in appello. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile, ritenendo che l’interpretazione censurata non costituisse “diritto vivente” e che il rimettente non avesse sperimentato soluzioni conformi a Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 1, commi 231–233, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) ha introdotto un procedimento di definizione agevolata dei giudizi d’appello dinanzi alla Corte dei conti: il condannato in primo grado può chiedere che il giudizio sia definito pagando una somma ridotta — tra il 10 e il 30% del danno quantificato. La questione è sorta quando sia il pubblico ministero che la parte privata avevano presentato appelli contrapposti: le Sezioni Riunite della Corte dei conti avevano stabilito che in quel caso la definizione agevolata potesse essere esaminata solo dopo la decisione sul merito degli appelli.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, Sezione terza centrale d’appello (rimettente), ha censurato i commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza e uguaglianza), nella parte in cui — secondo il diritto vivente delle Sezioni Riunite — consentirebbero di esaminare la definizione agevolata solo dopo la decisione sugli appelli contrapposti, creando una disparità di trattamento irragionevole tra i condannati appellati anche dalla parte pubblica e quelli non appellati.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Ha rilevato che: (a) una singola pronuncia delle Sezioni Riunite non basta a costituire “diritto vivente” valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità; (b) il rimettente non ha tentato di seguire soluzioni interpretative alternative conformi a Costituzione; (c) la riduzione della condanna in sede agevolata non configura un beneficio automatico ma esercita il normale potere equitativo del giudice contabile, come già chiarito dalle sentenze nn. 183 e 184 del 2007.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale sollevata contro un’interpretazione giurisprudenziale è inammissibile quando tale interpretazione non presenta i caratteri di costanza e ripetizione necessari per integrare il “diritto vivente”, e quando il giudice rimettente non ha verificato la praticabilità di letture alternative conformi alla Costituzione.
Domande e risposte
Cosa prevede la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità contabile?
Permette al condannato in primo grado di chiedere la chiusura del giudizio d’appello mediante il pagamento di una somma ridotta (dal 10 al 30% del danno), evitando la piena trattazione nel merito dell’appello.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché l’interpretazione contestata proveniva da un’unica pronuncia delle Sezioni Riunite, insufficiente a costituire “diritto vivente”, e il giudice rimettente non aveva esplorato interpretazioni alternative conformi a Costituzione prima di rivolgersi alla Corte.
Qual è la differenza tra definizione agevolata e condono?
La Corte ha ribadito che la riduzione della condanna in sede agevolata non costituisce un condono automatico ma è frutto del normale potere equitativo del giudice contabile nel determinare il danno da addossare al convenuto, già esistente negli artt. 82–83 della legge di contabilità generale dello Stato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per censurare la disciplina della definizione agevolata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.