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Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative al COSAP (canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche). La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché la sentenza n. 64/2008 aveva già dichiarato incostituzionale quella stessa norma.
Di cosa si tratta
Il COSAP (canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche) è il corrispettivo che i comuni riscuotono per l’utilizzo del suolo pubblico. Una modifica normativa del 2005 aveva attribuito le controversie relative al COSAP alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Un condominio romano aveva contestato un avviso di pagamento del Comune di Roma relativo al COSAP per l’anno 2005; il Tribunale ordinario aveva sollevato questione sulla norma che sottraeva quelle controversie alla giurisdizione ordinaria.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dal d.l. n. 203/2005), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al COSAP. Parametri: artt. 102, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Roma (ordinanza del 9 agosto 2007).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. La sentenza n. 64 del 2008 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma oggetto della questione. Poiché la pronuncia caducatoria opera ex tunc, la norma era già stata eliminata dall’ordinamento: il giudice rimettente non avrebbe potuto fare una nuova valutazione della rilevanza della questione, rendendo la stessa priva di oggetto e quindi inammissibile.
Il principio
Quando la norma impugnata dal giudice rimettente è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte, la questione successivamente sollevata sulla medesima norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. L’efficacia ex tunc della declaratoria di illegittimità preclude al giudice una nuova valutazione della rilevanza.
Domande e risposte
Cosa è il COSAP e chi deve pagarlo?
Il COSAP è il canone che i comuni possono applicare per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (strade, piazze, marciapiedi). Lo devono pagare i soggetti — privati o condomini — che occupano stabilmente aree di uso pubblico, per esempio con passi carrai o impianti.
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 64/2008?
La sentenza n. 64 del 2008 aveva dichiarato incostituzionale la norma che attribuiva le controversie COSAP alla giurisdizione tributaria, ritenendo che il COSAP non avesse natura tributaria ma costituisse un corrispettivo di diritto privato per l’uso di beni pubblici. Le relative controversie spettano dunque al giudice ordinario.
Un privato può contestare il COSAP?
Sì, davanti al giudice ordinario. Dopo la sentenza n. 64/2008, le commissioni tributarie non hanno più giurisdizione sulle controversie COSAP. Il contribuente può impugnare l’avviso di pagamento davanti al tribunale ordinario competente.
Norme collegate
- Art. 102 della Costituzione — divieto di istituzione di giudici speciali, parametro della censura sulla giurisdizione tributaria
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, secondo parametro della questione
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