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La Corte d’appello di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge n. 46/2006 che vietava al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. La Corte costituzionale, rilevando che la sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato quella norma incostituzionale, ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza.
Di cosa si tratta
La legge n. 46 del 2006 aveva modificato l’art. 593 del codice di procedura penale, togliendo al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento emesse in dibattimento, salvo il caso di sopravvenienza di nuove prove decisive. L’art. 10 della stessa legge rendeva immediatamente applicabile questo regime ai procedimenti in corso. La Corte d’appello di Perugia si trovava così di fronte ad appelli del PM che avrebbe dovuto dichiarare inammissibili.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Perugia, con tre ordinanze (r.o. nn. 16, 751 e 752 del 2007).
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo esame della rilevanza. Motivazione: la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (che escludeva l’appello del PM) e dell’art. 10, comma 2 (che rendeva inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge). Occorreva dunque che il giudice rimettente rivalutasse se la questione fosse ancora rilevante nel caso concreto alla luce di questa pronuncia caducatoria.
Il principio
Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, la Corte dichiara l’illegittimità della norma oggetto del giudizio, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se, e in che misura, la questione rimanga rilevante nel giudizio principale. La pronuncia caducatoria produce effetti ex tunc che possono modificare la situazione processuale.
Domande e risposte
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 26/2007?
La sentenza n. 26 del 2007 aveva dichiarato incostituzionale la legge n. 46/2006 nella parte in cui escludeva il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento (salvo nuova prova decisiva) e nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Con tale pronuncia, il regime previgente era stato ripristinato.
Perché la Corte non ha dichiarato la questione cessata?
La restituzione degli atti è lo strumento tecnico usato dalla Corte quando un’evoluzione normativa o giurisprudenziale intervenuta dopo la rimessione modifica il quadro di riferimento. Spetta al giudice a quo valutare se il giudizio dipenda ancora dalla norma censurata.
Dopo la sentenza n. 26/2007 il PM può tornare ad appellare le assoluzioni?
Sì. La dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 46/2006 ha ripristinato il regime precedente, che consentiva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentale, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e parità delle parti, parametro centrale della questione
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, richiamato dai rimettenti
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della disciplina delle impugnazioni
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