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Il Tribunale di Pescara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme previdenziali che riservano il regime speciale dei lavoratori marittimi al personale imbarcato su galleggianti autopropulsi addetti ai porti, escludendo chi opera su galleggianti privi di propulsione propria. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carenze argomentative dell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
La legge n. 413 del 1984 riserva il regime previdenziale speciale per i lavoratori marittimi al personale assunto con contratto di arruolamento e imbarcato su galleggianti iscritti nei registri delle navi minori, a condizione che tali galleggianti abbiano mezzi di propulsione propri. La società Fratelli Cosulich s.p.a. contestava all’INPS l’esclusione dal regime armatoriale per un galleggiante di oltre 71.000 tonnellate di stazza, privo di autopropulsore e utilizzato per lo stoccaggio di olii minerali, sul quale erano imbarcati marinai con titoli professionali specifici.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui riservano il regime previdenziale al personale sui galleggianti autopropulsi. Parametri: artt. 3 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pescara, ordinanza del 1° marzo 2007.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per molteplici ragioni. Il Tribunale di Pescara non aveva esposto come l’esito del giudizio sull’inquadramento dell’impresa dipendesse dall’accoglimento della questione né sotto quali profili la tutela previdenziale attuale dei lavoratori sarebbe stata deteriore rispetto a quella conseguente all’accoglimento. Inoltre, il rimettente non aveva tentato un’interpretazione della norma conforme a Costituzione, valorizzando il requisito della stazza lorda come già fatto dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla Cassazione (sentenza n. 15496 del 2007).
Il principio
Il giudice rimettente deve esporre con chiarezza sia la rilevanza della questione (ossia come la decisione della controversia dipenda dall’accoglimento) sia la non manifesta infondatezza, dando conto dell’impossibilità di risolvere il problema in via interpretativa. L’omissione su questi punti rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Il personale imbarcato su galleggianti senza propulsore ha diritto alla previdenza marittima?
Secondo la legge n. 413/1984, nel testo oggetto del giudizio, il regime speciale era limitato ai galleggianti autopropulsi. Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha valorizzato criteri alternativi come la stazza lorda, aprendo possibili riconoscimenti anche ad altre tipologie di imbarcazioni.
Cosa significa «manifesta inammissibilità» della questione?
Non significa che la norma sia costituzionalmente legittima, ma che la questione non era stata correttamente posta: il giudice non aveva dimostrato né la rilevanza né l’impossibilità di un’interpretazione alternativa. La Corte non ha quindi esaminato il merito della censura.
Chi è assimilato al lavoratore marittimo ai fini previdenziali?
Il regime speciale si applica al personale assunto con contratto di arruolamento imbarcato su navi e galleggianti iscritti nei registri nautici. I criteri di inclusione hanno dato origine a un ampio contenzioso tra armatori e INPS, risolto caso per caso dalla giurisprudenza ordinaria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento previdenziale tra marinai su diversi tipi di galleggiante
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale, parametro principale della censura
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