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La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva dubitato che includere gli assegni periodici di mantenimento corrisposti al coniuge separato nella base di calcolo del contributo per il Servizio sanitario nazionale violasse gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la differenza di trattamento fiscale tra assegno periodico e assegno una tantum è ragionevole e conforme alla capacità contributiva.
Di cosa si tratta
Il contributo per il Servizio sanitario nazionale (SSN) veniva calcolato sull’imponibile IRPEF dell’anno precedente. Gli assegni periodici di mantenimento corrisposti dal coniuge separato concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF del coniuge percipiente. La contribuente aveva impugnato le cartelle di pagamento relative al contributo SSN per gli anni 1993 e 1994, sostenendo che tali assegni — avendo natura assistenziale e non reddituale — non avrebbero dovuto essere inclusi nella base imponibile.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), nella parte in cui non esclude dalla base di calcolo del contributo SSN gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale della Liguria (due ordinanze identiche del 23 gennaio 2007).
La decisione della Corte
Questioni manifestamente infondate. La Corte ha chiarito che assegno periodico e assegno una tantum hanno connotazioni giuridiche diverse: l’assegno periodico è determinato dal giudice in base ai parametri di legge ed è soggetto a revisione, mentre l’assegno una tantum è liberamente concordato dalle parti e definitivo. Il legislatore ha ragionevolmente ritenuto che l’assegno periodico abbia natura reddituale per il percipiente (costituisce reddito imponibile IRPEF), mentre ha escluso dall’imponibile quello una tantum per tutelare il coniuge economicamente più debole. Non vi è quindi violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
Il principio
Il trattamento fiscale differenziato tra assegno di mantenimento periodico (imponibile ai fini IRPEF e del contributo SSN) e assegno una tantum (escluso dall’imponibile) non viola i principi di eguaglianza e capacità contributiva, perché le due fattispecie hanno natura giuridica diversa e il legislatore può legittimamente prevedere regimi tributari differenti per situazioni oggettivamente differenti.
Domande e risposte
L’assegno periodico al coniuge separato è reddito imponibile?
Sì. Ai sensi della normativa IRPEF applicabile al periodo in questione, gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.
Perché l’assegno una tantum è invece escluso?
Il legislatore ha scelto di tutelare il coniuge economicamente più debole escludendo dall’imponibile l’assegno in unica soluzione, lasciando inalterato il carico fiscale ordinario del coniuge che lo corrisponde. Si tratta di una scelta discrezionale non irragionevole, riconosciuta come legittima dalla Corte costituzionale già con le ordinanze n. 113 del 2007 e n. 383 del 2001.
La questione era già stata esaminata in precedenza?
Sì. La Corte aveva già affrontato questioni analoghe in sede di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale, confermando la legittimità del trattamento differenziato. L’ordinanza n. 258/2008 si inserisce in questo consolidato orientamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per censurare il trattamento identico di situazioni diverse
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro della questione tributaria
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