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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate da numerosi giudici sul divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, cod. pen., modificato dalla legge n. 251/2005). Il motivo: i rimettenti non avevano verificato la praticabilità di un’interpretazione alternativa della norma che potesse fugare i dubbi di costituzionalità senza investire la Corte.

Di cosa si tratta

La legge n. 251 del 2005 («ex Cirielli») ha modificato l’art. 69 del codice penale, prevedendo che le circostanze attenuanti non possano essere ritenute prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Più di venti giudici di merito e di appello — da Genova a Catania, da Prato a Roma — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che questo automatismo sanzionatorio comprimesse irragionevolmente il potere del giudice di adeguare la pena al caso concreto e violasse i principi di eguaglianza e di finalità rieducativa della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 69, quarto comma, e art. 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Parametri evocati: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (uguaglianza e finalità rieducativa della pena). Giudici rimettenti: Corte d’appello di Genova, GIP di Catania, Tribunali di Cagliari, Ragusa, Novara, Urbino, Reggio Emilia, Roma, Prato, Torino, Tempio Pausania e altri (oltre venti ordinanze riunite).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Il motivo centrale: i giudici rimettenti non avevano esplorato le interpretazioni alternative della norma già indicate dalla Corte nella sentenza n. 192 del 2007. In particolare, era possibile ritenere che la recidiva reiterata obbligatoria scattasse solo per i reati più gravi elencati dall’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., e che — al di fuori di tali casi — il giudice conservasse il potere di escludere discrezionalmente l’aggravante, con la conseguenza che il bilanciamento ex art. 69 c.p. non sarebbe mai operato.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia prima verificato la praticabilità di un’interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione o comunque tale da escluderne la rilevanza nel caso concreto. L’obbligo di sollevare la questione sorge solo come extrema ratio, dopo aver esaurito le possibilità ermeneutiche disponibili.

Domande e risposte

Il giudice può sempre applicare la recidiva reiterata?

Secondo la lettura indicata dalla Corte, la recidiva reiterata è divenuta obbligatoria solo per i reati catalogati all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. Per gli altri reati, il giudice conserva la facoltà di non applicarla, evitando così il meccanismo di bilanciamento limitativo dell’art. 69, quarto comma, c.p.

Cosa succede se il giudice ritiene la recidiva reiterata facoltativa ma la applica lo stesso?

In tal caso, secondo la Corte, il giudizio di bilanciamento con le attenuanti deve comunque essere effettuato, ma l’art. 69, quarto comma, c.p. vieta che le attenuanti siano dichiarate prevalenti sull’aggravante contestata e ritenuta. Il meccanismo limitativo opera solo quando la recidiva sia stata concretamente applicata.

Perché la questione era inammissibile anziché infondata?

La distinzione è rilevante: l’inammissibilità non significa che la norma sia costituzionalmente legittima, ma solo che i giudici non avevano correttamente formulato la questione, omettendo di verificare le vie interpretative alternative. La Corte non si è quindi pronunciata nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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