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Il Giudice di pace di Taranto aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 18 c.p.c. (foro generale del convenuto), sostenendo che la residenza o il domicilio del convenuto come criterio esclusivo di competenza territoriale violasse i principi di uguaglianza e di giudice naturale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.
Di cosa si tratta
L’art. 18 del codice di procedura civile stabilisce che l’attore deve in linea di principio convenire in giudizio il debitore nel foro del luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Il Giudice di pace di Taranto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa regola, ritenendola svantaggiosa per l’attore che non conosce dove il convenuto ha domicilio o residenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, lamentando che il criterio del foro del convenuto creasse disparità di trattamento e non rispettasse il principio del giudice naturale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio concreto, né aveva descritto la fattispecie in modo da consentire alla Corte di verificare se la norma censurata trovasse effettivamente applicazione nel caso sottoposto al suo esame.
Il principio
L’inammissibilità per difetto di descrizione della fattispecie è una regola processuale applicata con costanza dalla Corte: l’ordinanza di rimessione deve indicare con chiarezza i fatti di causa e la ragione per cui la norma impugnata è decisiva per la risoluzione del giudizio principale.
Domande e risposte
Cos’è il foro generale del convenuto?
La regola per cui, salvo deroghe, l’attore deve citare in giudizio il proprio debitore davanti al tribunale (o al giudice di pace) competente per il luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio. È la regola base della competenza territoriale nel processo civile.
Il foro del convenuto è sempre obbligatorio?
No. La legge prevede numerosi fori speciali e alternativi (luogo di esecuzione del contratto, luogo del fatto illecito ecc.) e i privati possono derogare convenzionalmente al foro generale con clausole di deroga alla competenza.
L’art. 18 c.p.c. è ancora in vigore?
Sì, con modifiche. La riforma del processo civile del 2022 (d.lgs. n. 149/2022) non ha alterato il principio del foro generale del convenuto, che rimane il cardine della competenza territoriale nel processo civile italiano.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, evocata come parametro
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