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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’incompatibilità con la carica di consigliere comunale di chi abbia una lite pendente con il comune in quanto rappresentante legale di una società: la questione non è risolvibile tramite additiva di eguaglianza ma richiederebbe una scelta discrezionale del legislatore tra diverse soluzioni possibili.
Di cosa si tratta
Un consigliere comunale di Castelnuovo Berardenga era stato dichiarato decaduto dall’ufficio perché, in qualità di amministratore delegato di due società, aveva promosso un ricorso al TAR avverso una delibera consiliare. L’art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. 267/2000 prevede l’incompatibilità di chi ha “lite pendente” con l’ente locale, ma il Tribunale di primo grado ne aveva esteso l’applicazione anche ai rappresentanti legali di enti titolari di liti. La Corte d’appello di Firenze non condivideva tale interpretazione estensiva e aveva sollevato questione di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Firenze censurava l’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 267/2000 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non estendeva il regime di incompatibilità ai titolari della rappresentanza organica di soggetti in situazione di lite pendente con l’ente locale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Ha ritenuto che non sia possibile pronunciare una sentenza additiva di eguaglianza (che estenda la norma ai rappresentanti legali) perché l’estensione richiederebbe una scelta discrezionale tra soluzioni normative diverse: la Corte non può sostituirsi al legislatore nell’individuare quale tipo di rappresentanza, quale grado di coinvolgimento personale e quale soglia di conflitto di interessi determinino l’incompatibilità.
Il principio
Quando l’estensione di una norma ad una situazione analoga richiederebbe scelte legislative discrezionali tra più soluzioni possibili – e non si tratta di una soluzione obbligata costituzionalmente – la questione di legittimità costituzionale è inammissibile: non vi è spazio per un intervento additivo della Corte in materie che richiedono bilanciamenti politici.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 63, comma 1, n. 4, del TUEL (d.lgs. 267/2000)?
La disposizione stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente di provincia o consigliere comunale “colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia”. La norma colpisce chi sia personalmente parte del procedimento, non i rappresentanti di enti che sono parti.
Perché la Corte non ha pronunciato una sentenza additiva?
Perché non esiste un’unica soluzione “costituzionalmente obbligata”: il legislatore potrebbe estendere l’incompatibilità solo ai rappresentanti legali con poteri esclusivi, o anche ai soci di maggioranza, o agli amministratori di fatto, con soglie e criteri diversi. In questi casi spetta al Parlamento, non alla Corte, scegliere la disciplina più appropriata.
Come è stata poi risolta la questione del consigliere di Castelnuovo Berardenga?
Dopo la dichiarazione di inammissibilità, la Corte d’appello di Firenze ha potuto decidere il caso applicando l’art. 63 nel senso letterale: poiché il ricorrente non era “parte” personalmente della lite ma agiva come rappresentante di società, la norma non avrebbe potuto applicarsi, con conseguente annullamento della dichiarazione di decadenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza nella disciplina del conflitto di interessi
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità della pubblica amministrazione
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