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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’incompatibilità del GIP a emettere il decreto di giudizio immediato dopo aver esercitato funzioni nella fase delle indagini preliminari: l’ordinanza di rimessione era del tutto priva di motivazione sulla rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Venezia (sezione distaccata di San Donà di Piave) era chiamato a celebrare un dibattimento in un procedimento in cui lo stesso giudice-persona fisica, nella fase delle indagini preliminari, aveva convalidato l’arresto e applicato una misura cautelare all’imputato, per poi emettere il decreto di giudizio immediato. L’art. 34, comma 2-bis, c.p.p. prevede l’incompatibilità del GIP a trattare l’udienza preliminare ma non a emettere il decreto di giudizio immediato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Venezia dubitava dell’art. 34, comma 2-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del GIP che aveva esercitato funzioni di indagine ad emettere il decreto di giudizio immediato nel medesimo procedimento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza. Il rimettente (il giudice del dibattimento) non aveva chiarito: se la parte avesse tempestivamente attivato la procedura di ricusazione contro il GIP; e in base a quale principio l’eventuale accoglimento della questione avrebbe determinato la regressione del procedimento alla fase anteriore al decreto di giudizio immediato. L’incompatibilità costituisce motivo di ricusazione, non causa di nullità dei provvedimenti.
Il principio
Le cause di incompatibilità del giudice non incidono sulla capacità del giudice stesso ma costituiscono esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dall’art. 38 c.p.p. Il giudice del dibattimento non può sollevare questione di legittimità costituzionale su una incompatibilità riferita a un giudice diverso (il GIP), senza spiegare perché e come l’accoglimento della questione influenzerebbe il giudizio in corso.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 34, comma 2-bis, c.p.p.?
La disposizione stabilisce che il giudice che ha esercitato la funzione di GIP è incompatibile alla trattazione dell’udienza preliminare nel medesimo procedimento. Non estende però tale incompatibilità all’emissione del decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito immediato.
Perché l’incompatibilità non determina la nullità del provvedimento?
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ordinanze nn. 346/2000 e 36/1999), le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice, che rimane pienamente abilitato ad emettere provvedimenti. La conseguenza è solo la possibilità di ricusarlo nelle forme di legge, con specifici termini decadenziali.
Cosa avrebbe dovuto motivare il Tribunale rimettente?
Avrebbe dovuto spiegare: se fosse stata tempestivamente proposta istanza di ricusazione; quale sarebbe l’effetto concreto dell’eventuale dichiarazione di incostituzionalità sul giudizio in corso; e perché tale effetto avrebbe dovuto tradursi nella regressione del procedimento alla fase antecedente il decreto di giudizio immediato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della disciplina processuale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa dell’imputato
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