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La Corte ha restituito gli atti al TAR Sicilia per una rivalutazione della questione sulla legittimità del meccanismo di sorteggio nell’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sottosoglia, alla luce di una sopravvenuta modifica normativa regionale.
Di cosa si tratta
La normativa regionale siciliana (legge 7/2002 e succ. mod.) aveva introdotto nella disciplina statale degli appalti di lavori pubblici sottosoglia comunitaria un meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale che prevedeva il sorteggio come fattore determinante per individuare le offerte da escludere. Un’impresa che aveva partecipato alla gara per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all’Azienda Ospedaliera di Trapani contestava tale meccanismo davanti al TAR Sicilia.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia dubitava della legittimità costituzionale della norma regionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione: il sorteggio, quale fattore sganciato da qualsiasi dato economico, sarebbe irragionevole, lesivo della libera iniziativa economica e contrario al buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti al TAR Sicilia. Aveva rilevato che nelle more del giudizio la Regione Siciliana aveva adottato una nuova normativa (per la gestione dei finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013) che aveva modificato in parte la disciplina del meccanismo di esclusione automatica delle offerte, precisandone i criteri. Il giudice rimettente doveva quindi rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità, il legislatore modifica la disciplina oggetto della questione, la Corte costituzionale non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante e se il dubbio di costituzionalità persista a fronte del nuovo testo normativo.
Domande e risposte
Cosa sono gli appalti “sottosoglia comunitaria”?
Sono gli appalti di valore inferiore alle soglie fissate dalla normativa europea (allora circa 5,2 milioni di euro per i lavori pubblici), per i quali gli Stati membri hanno maggiore autonomia nella disciplina delle procedure di gara. La legge italiana (l. 109/1994) e le leggi regionali potevano dettare regole specifiche per tali appalti.
Come funzionava il meccanismo di esclusione con sorteggio contestato?
La norma regionale siciliana prevedeva che, nell’esclusione automatica delle offerte di maggior ribasso (anomale), venisse sorteggiato un fattore numerico-casuale che determinava quante offerte escludere, indipendentemente dai dati economici concreti. In questo modo offerte simili o identiche potevano avere destini diversi solo per effetto del caso.
Perché tale meccanismo era ritenuto irragionevole?
Perché l’esclusione di un’offerta dalla gara dovrebbe dipendere dalla sua anomalia economica (inaffidabilità dell’offerta), non da un fattore casuale. L’impresa esclusa per sorteggio potrebbe avere un’offerta perfettamente valida, il che contraddice il principio del buon andamento e della parità di trattamento tra concorrenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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