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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Veneto impugna le norme del decreto Bersani sulla liberalizzazione delle guide turistiche. La Corte dichiara non fondata la questione: lo Stato può liberalizzare la professione di guida turistica senza il consenso delle Regioni, poiché fissa principi fondamentali in una materia di legislazione concorrente.

Di cosa si tratta

Il cosiddetto decreto Bersani (d.l. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007) aveva liberalizzato l’attività di guida turistica, eliminando l’obbligo di autorizzazioni preventive, i requisiti di residenza e i limiti numerici. Aveva anche stabilito che i laureati in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia non potessero essere obbligati a sostenere l’esame abilitante per esercitare la professione. La Regione Veneto aveva impugnato queste norme davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 7/2007, nella versione risultante dalla legge di conversione n. 40/2007, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, sostenendo che la disciplina statale avesse invaso la competenza regionale in materia di turismo e professioni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. La norma statale fissa principi fondamentali in materia di commercio e tutela della concorrenza, che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.) o, quanto meno, costituisce principio fondamentale in materia di professioni (legislazione concorrente). Il principio di leale collaborazione non opera in questi casi.

Il principio

La liberalizzazione delle professioni, compresa quella di guida turistica, rientra nella materia della concorrenza di competenza esclusiva statale o, in alternativa, nella materia delle professioni di legislazione concorrente. In entrambi i casi lo Stato può intervenire senza il previo consenso regionale.

Domande e risposte

Le Regioni possono ancora regolamentare la professione di guida turistica?

Sì, ma nei limiti dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Non possono reintrodurre i vincoli eliminati dalla legge nazionale (autorizzazioni preventive, parametri numerici, requisiti di residenza).

I laureati in storia dell’arte devono sostenere l’esame abilitante?

Secondo la norma del 2007 (nel testo risultante dalla conversione), no, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Il quadro normativo ha però subito ulteriori modifiche negli anni successivi.

Cosa è il decreto Bersani?

Una serie di provvedimenti adottati dal Governo Prodi II (2006-2008) a firma del Ministro Pier Luigi Bersani, volti a liberalizzare vari settori dell’economia italiana: professioni, commercio, servizi, energia. Il d.l. n. 7/2007 era il secondo pacchetto di queste liberalizzazioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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